La presente nota analizza la sentenza della Cassazione n. 2400 del 30 ottobre 2014 che ha rigettato il ricorso di una coppia dello stesso volto ad ottenere le pubblicazioni di matrimonio. Il fine è quello di valutare i contenuti di questo dispositivo alla luce di altre due importanti sentenze successive sempre in materia di coppie same-sex: la decisione sul “caso Bernaroli” conclusasi con la sentenza della Cassazione n. 8097 del 26 gennaio 2015 che ha seguito la pronuncia di accoglimento della Consulta n. 170 del 2014; la recentissima sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Oliari c. Italia del 21 luglio 2015. Tale raffronto permette di cogliere un certo anacronismo nelle posizioni espresse dalla Suprema Corte nel giudicato oggetto di questa analisi. In particolare verrà discusso il diniego opposto dalla Cassazione rispetto all’opportunità di rinviare nuovamente la questione al Giudice delle leggi per un nuovo esame della questione. Un diniego che si fonda sull’identità del quesito ma che sembra ignorare un fattore determinante: “il tempo trascorso”.

La sentenza n. 2400/15: un giudice fuori (dal) tempo

MICHELE DI BARI
2015

Abstract

La presente nota analizza la sentenza della Cassazione n. 2400 del 30 ottobre 2014 che ha rigettato il ricorso di una coppia dello stesso volto ad ottenere le pubblicazioni di matrimonio. Il fine è quello di valutare i contenuti di questo dispositivo alla luce di altre due importanti sentenze successive sempre in materia di coppie same-sex: la decisione sul “caso Bernaroli” conclusasi con la sentenza della Cassazione n. 8097 del 26 gennaio 2015 che ha seguito la pronuncia di accoglimento della Consulta n. 170 del 2014; la recentissima sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Oliari c. Italia del 21 luglio 2015. Tale raffronto permette di cogliere un certo anacronismo nelle posizioni espresse dalla Suprema Corte nel giudicato oggetto di questa analisi. In particolare verrà discusso il diniego opposto dalla Cassazione rispetto all’opportunità di rinviare nuovamente la questione al Giudice delle leggi per un nuovo esame della questione. Un diniego che si fonda sull’identità del quesito ma che sembra ignorare un fattore determinante: “il tempo trascorso”.
2015
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