Il rispetto dei diritti fondamentali è ormai comunemente riconosciuto nei testi delle costituzioni moderne. Tali principi universali se da un lato trovano la loro coniugazione giuridica all’interno di un contesto socio-politico definito, o nazionale, dall’altro tendono a formare uno universal core internazionalmente inteso, in cui la logica dei diritti umani si evolve all’interno di un processo dialogico tra diversi attori a diversi livelli. A livello nazionale è ormai abbastanza comune riscontrare il richiamo, da parte del potere giudiziario, di principi che sono stati precedentemente definiti da organi internazionali, identificandoli come fonte di ispirazione nell’elaborazione giurisprudenziale dei principi costituzionalmente garantiti. Questo dialogo tra livelli giurisdizionali si giustifica nella formazione di un idem sentire che si traduce in una comune concezione del medesimo principio. Questo saggio si pone come obiettivo l’analisi dell’art. 4 del Patto sui diritti civili e politici, dell’art. 27 della Convenzione americana sui diritti umani e dell’art. 15 della Convenzione europea sui diritti umani, come interpretati dagli organi istituiti all’interno di questi trattati. Il fine è quello di chiarire se esiste una prassi giuridica consolidata nell’ambito specifico delle clausole derogotarie presenti nei trattati aventi ad oggetto la protezione dei diritti fondamentali. Nello specifico, verranno considerati il concetto di proporzionalità e il concetto di «diritti non derogabili» e si verificherà se i tre organi internazionali oggetto di studio hanno elaborato un comune e coerente approccio (idem sentire) rispetto al tema delle limitazioni da imporre agli Stati nei casi in cui questi ultimi fanno perno sul concetto di emergenza per sospendere il godimento dei diritti.

Derogating from Human Rights Provisions: Comparing State’s Obligations under Universal and Regional Human Rights Treaties

MICHELE DI BARI
2009

Abstract

Il rispetto dei diritti fondamentali è ormai comunemente riconosciuto nei testi delle costituzioni moderne. Tali principi universali se da un lato trovano la loro coniugazione giuridica all’interno di un contesto socio-politico definito, o nazionale, dall’altro tendono a formare uno universal core internazionalmente inteso, in cui la logica dei diritti umani si evolve all’interno di un processo dialogico tra diversi attori a diversi livelli. A livello nazionale è ormai abbastanza comune riscontrare il richiamo, da parte del potere giudiziario, di principi che sono stati precedentemente definiti da organi internazionali, identificandoli come fonte di ispirazione nell’elaborazione giurisprudenziale dei principi costituzionalmente garantiti. Questo dialogo tra livelli giurisdizionali si giustifica nella formazione di un idem sentire che si traduce in una comune concezione del medesimo principio. Questo saggio si pone come obiettivo l’analisi dell’art. 4 del Patto sui diritti civili e politici, dell’art. 27 della Convenzione americana sui diritti umani e dell’art. 15 della Convenzione europea sui diritti umani, come interpretati dagli organi istituiti all’interno di questi trattati. Il fine è quello di chiarire se esiste una prassi giuridica consolidata nell’ambito specifico delle clausole derogotarie presenti nei trattati aventi ad oggetto la protezione dei diritti fondamentali. Nello specifico, verranno considerati il concetto di proporzionalità e il concetto di «diritti non derogabili» e si verificherà se i tre organi internazionali oggetto di studio hanno elaborato un comune e coerente approccio (idem sentire) rispetto al tema delle limitazioni da imporre agli Stati nei casi in cui questi ultimi fanno perno sul concetto di emergenza per sospendere il godimento dei diritti.
2009
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