Le Sezioni Unite sciolgono il nodo della controversa natura del cd. Tribunale per l’impresa ed avallano l’orientamento, già prevalente, che derubrica il rapporto con le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale a semplice riparto interno, da risolversi con un semplice passaggio interno dall’una all’altra, cui restano del tutto estranei i rimedi previsti per le questioni di competenza esterna, tra diversi uffici giudiziari. Ne deriva in primo luogo l’inammissibilità del regolamento di competenza per denunciare la decisione resa dalla sezione non “specializzata”. L’Autore ripercorre gli argomenti svolti dai contrapposti orientamenti, evidenziando la connotazione peculiarmente “debole” che la legge istitutiva, con le successive sue modificazioni, ha impresso a questa figura di giudice ordinario “specializzato” e sottolineando la preminenza della regola di concentrazione territoriale rispetto alla individuazione di una competenza per materia. Ciò consente di concludere che, quando la causa sia decisa da una sezione ordinaria anziché dalla Sezione specializzata per l’impresa istituita presso il medesimo Tribunale, la disciplina positiva rende plausibile ed invero ragionevole il sacrificio dell’aspettativa della parte alla decisione da parte del collegio “esperto” sull’altare della celerità del processo, potenzialmente intralciata dal completo dispiegarsi dei rimedi per le violazioni dei criteri di riparto della competenza per materia.

La "natura" delle sezioni specializzate per l'impresa secondo le Sezioni Unite

marcella negri
2019

Abstract

Le Sezioni Unite sciolgono il nodo della controversa natura del cd. Tribunale per l’impresa ed avallano l’orientamento, già prevalente, che derubrica il rapporto con le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale a semplice riparto interno, da risolversi con un semplice passaggio interno dall’una all’altra, cui restano del tutto estranei i rimedi previsti per le questioni di competenza esterna, tra diversi uffici giudiziari. Ne deriva in primo luogo l’inammissibilità del regolamento di competenza per denunciare la decisione resa dalla sezione non “specializzata”. L’Autore ripercorre gli argomenti svolti dai contrapposti orientamenti, evidenziando la connotazione peculiarmente “debole” che la legge istitutiva, con le successive sue modificazioni, ha impresso a questa figura di giudice ordinario “specializzato” e sottolineando la preminenza della regola di concentrazione territoriale rispetto alla individuazione di una competenza per materia. Ciò consente di concludere che, quando la causa sia decisa da una sezione ordinaria anziché dalla Sezione specializzata per l’impresa istituita presso il medesimo Tribunale, la disciplina positiva rende plausibile ed invero ragionevole il sacrificio dell’aspettativa della parte alla decisione da parte del collegio “esperto” sull’altare della celerità del processo, potenzialmente intralciata dal completo dispiegarsi dei rimedi per le violazioni dei criteri di riparto della competenza per materia.
2019
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3316898
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