L’introduzione della fattispecie del contratto di rete nell’ordinamento giuridico italiano si deve al d.l. 10.2.2009, n. 5; nel giro di pochi anni la normativa ha subito diversi aggiustamenti e modifiche (d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito nella l. 30.7.2010, n. 122; d.l. 21.6.2012, n. 83, convertito nella l. 7.8.2012, n. 134) assestandosi infine nel testo oggi vigente. Il contratto di rete ha come scopo generale quello di favorire la crescita, individuale e collettiva, della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese che ne fanno parte. A tal fine le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune di rete: a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Benché introdotto per far fronte ad un momento storico in cui l’economia globale si trovava in una situazione alquanto particolare (e sul punto non può essere sottaciuta l’assist delle agevolazioni fiscali fornito dal legislatore nei primi anni di vigenza) l’istituto, al di là delle contingenze del momento, ha registrato un notevole sviluppo e successo nella prassi.

IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA: RETE STRUTTURATA E NON STRUTTURATA TRA LUCI E OMBRE A DIECI ANNI DALLA SUA INTRODUZIONE

Matteo Ceolin
2019

Abstract

L’introduzione della fattispecie del contratto di rete nell’ordinamento giuridico italiano si deve al d.l. 10.2.2009, n. 5; nel giro di pochi anni la normativa ha subito diversi aggiustamenti e modifiche (d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito nella l. 30.7.2010, n. 122; d.l. 21.6.2012, n. 83, convertito nella l. 7.8.2012, n. 134) assestandosi infine nel testo oggi vigente. Il contratto di rete ha come scopo generale quello di favorire la crescita, individuale e collettiva, della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese che ne fanno parte. A tal fine le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune di rete: a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Benché introdotto per far fronte ad un momento storico in cui l’economia globale si trovava in una situazione alquanto particolare (e sul punto non può essere sottaciuta l’assist delle agevolazioni fiscali fornito dal legislatore nei primi anni di vigenza) l’istituto, al di là delle contingenze del momento, ha registrato un notevole sviluppo e successo nella prassi.
2019
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