La bozza di intesa che la Regione del Veneto ha sottoposto al Governo della Repubblica nell’ambito del negoziato avviato ex art. 116, terzo comma, della Costituzione, contempla – tra le altre – una singolare previsione normativa che mira al «Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche», in dichiarata attuazione di quanto previsto dall’art. 118, terzo comma, della Costituzione. Siffatta disposizione, che secondo la Regione proponente dovrebbe concorrere a prefigurare il contenuto della futura legge statale di differenziazione, sembra tuttavia viziata d’illegittimità costituzionale: sotto molteplici e concorrenti profili.
Sulla richiesta di autonomia differenziata in materia di immigrazione presentata al Governo della Repubblica dalla Regione del Veneto
DE NARDI SANDRO
2019
Abstract
La bozza di intesa che la Regione del Veneto ha sottoposto al Governo della Repubblica nell’ambito del negoziato avviato ex art. 116, terzo comma, della Costituzione, contempla – tra le altre – una singolare previsione normativa che mira al «Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche», in dichiarata attuazione di quanto previsto dall’art. 118, terzo comma, della Costituzione. Siffatta disposizione, che secondo la Regione proponente dovrebbe concorrere a prefigurare il contenuto della futura legge statale di differenziazione, sembra tuttavia viziata d’illegittimità costituzionale: sotto molteplici e concorrenti profili.Pubblicazioni consigliate
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