La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, limitava il potere del giudice di compensare le spese processuali alle ipotesi tassative di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A seguito di questa importante pronuncia, la compensazione è ammessa anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che la Corte stessa in parte individua, anche se con esiti incerti e poco convincenti rispetto alla precedente elaborazione giurisprudenziale. Nell'ambito delle controversie di lavoro, inoltre, i giudici “frenano”, escludendo che la qualità di contraente debole del lavoratore, in sé considerata, legittimi l'introduzione, nell'art. 92, comma 2, c.p.c., di un'ulteriore deroga al principio di soccombenza, che si pretenderebbe giustificata dalla mera natura della lite e opererebbe a favore esclusivo del lavoratore soccombente nel giudizio instaurato contro il datore.
Compensazione spese: i silenzi della Consulta e il freno sulle liti di lavoro
Elisabetta Sartor
2018
Abstract
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, limitava il potere del giudice di compensare le spese processuali alle ipotesi tassative di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A seguito di questa importante pronuncia, la compensazione è ammessa anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che la Corte stessa in parte individua, anche se con esiti incerti e poco convincenti rispetto alla precedente elaborazione giurisprudenziale. Nell'ambito delle controversie di lavoro, inoltre, i giudici “frenano”, escludendo che la qualità di contraente debole del lavoratore, in sé considerata, legittimi l'introduzione, nell'art. 92, comma 2, c.p.c., di un'ulteriore deroga al principio di soccombenza, che si pretenderebbe giustificata dalla mera natura della lite e opererebbe a favore esclusivo del lavoratore soccombente nel giudizio instaurato contro il datore.Pubblicazioni consigliate
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