L’atto costitutivo di un diritto reale limitato non rappresenta un trasferimento di facoltà dal proprietario titolare del diritto pieno al titolare del diritto limitato. In capo a quest’ultimo il diritto nasce ex novo e nella vicenda è assente qualsiasi profilo di successione. In questo senso, condivisibilmente, la Corte di cassazione, con sentenza n. 22198/2019, esclude che alla costituzione di servitù su fondo agricolo si renda applicabile l’imposta di registro nella misura del 15% prevista quando il “trasferimento” ha per oggetto fondi agricoli.
La costituzione di un diritto reale limitato: profili di teoria generale per una corretta imposta di registro
Susanna Tagliapietra
2020
Abstract
L’atto costitutivo di un diritto reale limitato non rappresenta un trasferimento di facoltà dal proprietario titolare del diritto pieno al titolare del diritto limitato. In capo a quest’ultimo il diritto nasce ex novo e nella vicenda è assente qualsiasi profilo di successione. In questo senso, condivisibilmente, la Corte di cassazione, con sentenza n. 22198/2019, esclude che alla costituzione di servitù su fondo agricolo si renda applicabile l’imposta di registro nella misura del 15% prevista quando il “trasferimento” ha per oggetto fondi agricoli.File in questo prodotto:
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