Il legislatore italiano nel 2016 ha emanato un decreto legislativo – n. 175/2016, chiamato testo unico delle società pubbliche o “TUSP” (ed emendato dal d.lgs. n. 100/2017) – che accorpa e organizza una serie di norme, in parti già esistenti, in parti di nuovo conio, concernenti le cosiddette “società a partecipazione pubblica”. L’art. 2 di questo nuovo plesso normativo contiene una serie di definizioni, tra le quali spiccano quelle di “società a controllo pubblico” e di “controllo”, alla quale la prima rimanda onde veder applicata una disciplina speciale e tendenzialmente più rigida rispetto a quella applicabile alle società in cui il controllo risulti in mano a dei soggetti privati, ovvero laddove il controllo risulti congiuntamente in mano a un soggetto privato e ad un soggetto pubblico. La definizione di “controllo” contiene a sua volta un rinvio all’art. 2359 c.c. e, inoltre, una nozione piuttosto articolata di “controllo congiunto”, un concetto che, nel diritto societario comune, risulta da sempre molto discusso in dottrina. Dopo una introduzione circa la struttura del nuovo testo unico, a partire da un Orientamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da alcuni recenti provvedimenti amministrativi di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti e di successive decisioni emanate dalla Sezioni riunite – molte delle quali hanno ritenuto di poter ampliare la portata della nozione di “controllo congiunto”, così come invece delineata nella norma definitoria del TUSP – il contributo ripercorre l’evoluzione della nozione di “controllo congiunto” nell’ambito del diritto societario, e, alla luce di tale analisi, rilegge criticamente le conclusioni a cui giungono i predetti provvedimenti amministrativi, anche alla luce della pragmatica scelta del legislatore di costruire la nuova definizione di “controllo congiunto” sulla falsariga della corrispondente nozione enucleata nei principi IAS/IFRS, invece di affidarsi ai risultati, tutt’altro che pacifici, raggiunti dalla dottrina intorno a tale concetto. La parte finale del lavoro prende posizione ri1/ 2020 25 spetto alla tesi, avanzata da una parte della dottrina proprio alla luce del testo unico, di considerare ormai superata la posizione tradizionalmente maggioritaria, che relega ad ipotesi particolari, le fattispecie di “controllo congiunto” contenute in talune norme speciali sparse nell’ordinamento (come, ad esempio, l’art. 7 della legge antitrust italiana), asserendo che non è possibile, allo stato, ritenere superato il carattere speciale (se non, per alcuni aspetti, addirittura eccezionale) della norma del TUSP che definisce il “controllo congiunto”.

La nozione di controllo congiunto nelle cosiddette società pubbliche

Maurizio Bianchini
2020

Abstract

Il legislatore italiano nel 2016 ha emanato un decreto legislativo – n. 175/2016, chiamato testo unico delle società pubbliche o “TUSP” (ed emendato dal d.lgs. n. 100/2017) – che accorpa e organizza una serie di norme, in parti già esistenti, in parti di nuovo conio, concernenti le cosiddette “società a partecipazione pubblica”. L’art. 2 di questo nuovo plesso normativo contiene una serie di definizioni, tra le quali spiccano quelle di “società a controllo pubblico” e di “controllo”, alla quale la prima rimanda onde veder applicata una disciplina speciale e tendenzialmente più rigida rispetto a quella applicabile alle società in cui il controllo risulti in mano a dei soggetti privati, ovvero laddove il controllo risulti congiuntamente in mano a un soggetto privato e ad un soggetto pubblico. La definizione di “controllo” contiene a sua volta un rinvio all’art. 2359 c.c. e, inoltre, una nozione piuttosto articolata di “controllo congiunto”, un concetto che, nel diritto societario comune, risulta da sempre molto discusso in dottrina. Dopo una introduzione circa la struttura del nuovo testo unico, a partire da un Orientamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da alcuni recenti provvedimenti amministrativi di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti e di successive decisioni emanate dalla Sezioni riunite – molte delle quali hanno ritenuto di poter ampliare la portata della nozione di “controllo congiunto”, così come invece delineata nella norma definitoria del TUSP – il contributo ripercorre l’evoluzione della nozione di “controllo congiunto” nell’ambito del diritto societario, e, alla luce di tale analisi, rilegge criticamente le conclusioni a cui giungono i predetti provvedimenti amministrativi, anche alla luce della pragmatica scelta del legislatore di costruire la nuova definizione di “controllo congiunto” sulla falsariga della corrispondente nozione enucleata nei principi IAS/IFRS, invece di affidarsi ai risultati, tutt’altro che pacifici, raggiunti dalla dottrina intorno a tale concetto. La parte finale del lavoro prende posizione ri1/ 2020 25 spetto alla tesi, avanzata da una parte della dottrina proprio alla luce del testo unico, di considerare ormai superata la posizione tradizionalmente maggioritaria, che relega ad ipotesi particolari, le fattispecie di “controllo congiunto” contenute in talune norme speciali sparse nell’ordinamento (come, ad esempio, l’art. 7 della legge antitrust italiana), asserendo che non è possibile, allo stato, ritenere superato il carattere speciale (se non, per alcuni aspetti, addirittura eccezionale) della norma del TUSP che definisce il “controllo congiunto”.
2020
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