Il saggio intende offrire un contributo per colmare una lacuna esistente in dottrina, analizzando funditus l’istituto giuridico della proroga della durata degli organi elettivi delle Regioni: che anche se non è espressamente disciplinato né dalla Costituzione repubblicana, né dalla legislazione primaria, necessita – perlomeno secondo l’Autore – di essere contemplato anche a livello regionale per garantire che il rinnovo delle cariche avvenga mediante votazioni autenticamente democratiche. In particolare, dopo aver ricordato la disciplina costituzionale recata dall’art. 60, secondo comma, con riferimento all’istituto della proroga della durata delle due Camere, lo scritto ricostruisce anzitutto a chi (spettava, in base al testo originario della Costituzione, e) spetta in base alla vigente Legge fondamentale la competenza legislativa in materia di proroga della durata degli organi elettivi regionali; in secondo luogo, individua i presupposti ed i limiti, di merito e di metodo, da rispettare affinché lo strumento in questione – il cui impiego dovrebbe pur sempre avere natura eccezionale, derogando al principio del periodico rinnovo degli organi di rappresentanza politica – possa essere legittimamente utilizzato; in terzo ed ultimo luogo, esamina talune previsioni normative recate dal decreto-legge n. 26 del 2020: tramite le quali, tra l’altro, il Governo della Repubblica italiana ha concretamente disposto, per la prima volta, la proroga della durata in carica degli organi elettivi di ben sei Regioni ordinarie.

Sulla proroga della durata degli organi elettivi regionali

SANDRO DE NARDI
2020

Abstract

Il saggio intende offrire un contributo per colmare una lacuna esistente in dottrina, analizzando funditus l’istituto giuridico della proroga della durata degli organi elettivi delle Regioni: che anche se non è espressamente disciplinato né dalla Costituzione repubblicana, né dalla legislazione primaria, necessita – perlomeno secondo l’Autore – di essere contemplato anche a livello regionale per garantire che il rinnovo delle cariche avvenga mediante votazioni autenticamente democratiche. In particolare, dopo aver ricordato la disciplina costituzionale recata dall’art. 60, secondo comma, con riferimento all’istituto della proroga della durata delle due Camere, lo scritto ricostruisce anzitutto a chi (spettava, in base al testo originario della Costituzione, e) spetta in base alla vigente Legge fondamentale la competenza legislativa in materia di proroga della durata degli organi elettivi regionali; in secondo luogo, individua i presupposti ed i limiti, di merito e di metodo, da rispettare affinché lo strumento in questione – il cui impiego dovrebbe pur sempre avere natura eccezionale, derogando al principio del periodico rinnovo degli organi di rappresentanza politica – possa essere legittimamente utilizzato; in terzo ed ultimo luogo, esamina talune previsioni normative recate dal decreto-legge n. 26 del 2020: tramite le quali, tra l’altro, il Governo della Repubblica italiana ha concretamente disposto, per la prima volta, la proroga della durata in carica degli organi elettivi di ben sei Regioni ordinarie.
2020
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3382630
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