Il nostro sistema di diritto positivo prevede che, ai sensi dell’art. 1465 c.c., il trasferimento del rischio avvenga contestualmente al trasferimento della proprietà. Si tratta di considerazione adeguata secondo l’accezione tradizionale del contratto di compravendita, ma inadeguata con riguardo all’evoluzione della prassi mercantile e della contrattualistica commerciale moderna. Infatti, nel contesto della vendita commerciale, ossia tra imprese e per le esigenze delle imprese, destinata a soddisfare interessi strumentali anziché finali, perde rilevanza il profilo statico inerente al diritto di proprietà e acquista rilevanza la ripartizione economica dei rischi e dei costi, che diventa parametro fondamentale nella valutazione di convenienza dell’affare. Il contributo si propone di dimostrare la derogabilità pattizia delle regole che governano la materia (prima tra tutte, della regola "res peri domino") e le peculiarità del contesto commerciale ed economico predetto, conducendo ad avallare l’interpretazione delle clausole diffuse nella prassi commerciale secondo il significato fatto proprio a livello internazionale: nel senso che le stesse sono idonee a stabilire sia il momento in cui è adempiuta l’obbligazione di consegna, sia quello in cui avviene il passaggio del rischio, a prescindere dal trasferimento della proprietà, evitando di ridurre il significato delle stesse a mere clausole cosiddette di spesa.

Le clausole di ripartizione del rischio nella vendita con trasporto tra imprese (dal criterio della proprietà a quello della consegna).

Vincenzo Antonini
2016

Abstract

Il nostro sistema di diritto positivo prevede che, ai sensi dell’art. 1465 c.c., il trasferimento del rischio avvenga contestualmente al trasferimento della proprietà. Si tratta di considerazione adeguata secondo l’accezione tradizionale del contratto di compravendita, ma inadeguata con riguardo all’evoluzione della prassi mercantile e della contrattualistica commerciale moderna. Infatti, nel contesto della vendita commerciale, ossia tra imprese e per le esigenze delle imprese, destinata a soddisfare interessi strumentali anziché finali, perde rilevanza il profilo statico inerente al diritto di proprietà e acquista rilevanza la ripartizione economica dei rischi e dei costi, che diventa parametro fondamentale nella valutazione di convenienza dell’affare. Il contributo si propone di dimostrare la derogabilità pattizia delle regole che governano la materia (prima tra tutte, della regola "res peri domino") e le peculiarità del contesto commerciale ed economico predetto, conducendo ad avallare l’interpretazione delle clausole diffuse nella prassi commerciale secondo il significato fatto proprio a livello internazionale: nel senso che le stesse sono idonee a stabilire sia il momento in cui è adempiuta l’obbligazione di consegna, sia quello in cui avviene il passaggio del rischio, a prescindere dal trasferimento della proprietà, evitando di ridurre il significato delle stesse a mere clausole cosiddette di spesa.
2016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3386151
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