Lo studio prende in considerazione la protezione assicurata al conferente dall'atto di destinazione ad un fine meritevole di tutela ex art.2645-ter cod.civ. rispetto alle pretese dei creditori. Questo in primo luogo con riferimento all'esecuzione singolare: ci si è domandati come vada interpretata la disposizione secondo cui solo i creditori che facciano valere un debito di destinazione possono legittimamente pignorare i beni oggetto dell'atto e quali mezzi abbia a disposizione il conferente per contrastare l'esecuzione iniziata. Si è poi approfondito il problema della posizione dell'acquirente in vendita forzata chiedendosi se acquisti il bene libero dal vincolo di destinazione e se il decreto di trasferimento pronunciato ex art.586 cod.proc.civ. possa contenere l'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di destinazione. Si è infine preso in considerazione il caso del fallimento del conferente; ciò con particolare riguardo alle modalità di soluzione dei conflitti che possono sorgere tra curatore, conferente e creditori del conferente. Anche per questa ipotesi sono state affrontate la questione della posizione dell'acquirente del bene e la questione della pronuncia dell'ordine di cancellazione da parte del giudice delegato quando la liquidazione sia avvenuta tramite procedure competitive e quando si sia fatto invece ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile.

I beni oggetto di un atto di destinazione ex art. 2645-ter cod.civ. tra esecuzione singolare e fallimento.

Annalisa Lorenzetto
2020

Abstract

Lo studio prende in considerazione la protezione assicurata al conferente dall'atto di destinazione ad un fine meritevole di tutela ex art.2645-ter cod.civ. rispetto alle pretese dei creditori. Questo in primo luogo con riferimento all'esecuzione singolare: ci si è domandati come vada interpretata la disposizione secondo cui solo i creditori che facciano valere un debito di destinazione possono legittimamente pignorare i beni oggetto dell'atto e quali mezzi abbia a disposizione il conferente per contrastare l'esecuzione iniziata. Si è poi approfondito il problema della posizione dell'acquirente in vendita forzata chiedendosi se acquisti il bene libero dal vincolo di destinazione e se il decreto di trasferimento pronunciato ex art.586 cod.proc.civ. possa contenere l'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di destinazione. Si è infine preso in considerazione il caso del fallimento del conferente; ciò con particolare riguardo alle modalità di soluzione dei conflitti che possono sorgere tra curatore, conferente e creditori del conferente. Anche per questa ipotesi sono state affrontate la questione della posizione dell'acquirente del bene e la questione della pronuncia dell'ordine di cancellazione da parte del giudice delegato quando la liquidazione sia avvenuta tramite procedure competitive e quando si sia fatto invece ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile.
2020
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