La ricostruzione storico-sistematica dell’interposizione nel rapporto di lavoro evidenzia come la norma fondamentale dell’art. 2094 c.c. identifichi il datore di lavoro con l’utilizzatore della prestazione lavorativa. Il contratto di sommi- nistrazione, pertanto, introduce un’eccezione tipico-legale a tale relazione di identità soggettiva, che è destinata a riespandersi automaticamente in ipotesi di violazione delle condizioni che legittimano il ricorso al rapporto atipico. Nonostante il linguaggio adoperato dall’art. 39, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che accenna alla «costituzione» del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, l’efficacia ope legis dell’art. 2094 c.c. sottende la perdurante natura dichiarativa della corrispondente azione giudiziale. Tra le conseguenze applicative, gli enti creditori sarebbero legittimati ad agire avverso l’effettivo datore di lavoro anche in ipotesi di inerzia del lavoratore, che ometta di promuovere l’azione finalizzata a imputare il rapporto di lavoro nei suoi confronti.

La natura dichiarativa dell'azione giudiziale per interposizione alla luce di una ricostruzione storico-sistematica

Alberto Chies
2021

Abstract

La ricostruzione storico-sistematica dell’interposizione nel rapporto di lavoro evidenzia come la norma fondamentale dell’art. 2094 c.c. identifichi il datore di lavoro con l’utilizzatore della prestazione lavorativa. Il contratto di sommi- nistrazione, pertanto, introduce un’eccezione tipico-legale a tale relazione di identità soggettiva, che è destinata a riespandersi automaticamente in ipotesi di violazione delle condizioni che legittimano il ricorso al rapporto atipico. Nonostante il linguaggio adoperato dall’art. 39, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che accenna alla «costituzione» del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, l’efficacia ope legis dell’art. 2094 c.c. sottende la perdurante natura dichiarativa della corrispondente azione giudiziale. Tra le conseguenze applicative, gli enti creditori sarebbero legittimati ad agire avverso l’effettivo datore di lavoro anche in ipotesi di inerzia del lavoratore, che ometta di promuovere l’azione finalizzata a imputare il rapporto di lavoro nei suoi confronti.
2021
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