Il Consiglio di Stato- chiamato a verificare la legittimità di un atto conformativo atipico di Consob – delinea le condizioni di esercizio dei c.d. poteri impliciti, aderendo alla più ampia ricostruzione della “categoria” delle prerogative inespresse. Il massimo giudice amministrativo, però, se, da un lato, ammette la spettanza alle autorità di regolazione anche di poteri solo funzionali alla soddisfazione delle loro finalità istituzionali, dall’altro, ne traccia anche dei rigorosi limiti d’impiego. Infatti, in modo assolutamente innovativo, afferma la necessità di un rigoroso rispetto delle garanzie procedimentali. Rispetto assoluto, imposto anche dal loro fondamento costituzionale, che impedisce di tentare d’ovviare ad eventuali inosservanze dell’amministrazione ricorrendo all’art. 21-octies l. 241/1990, reputato inapplicabile a procedimenti di carattere contenzioso. Lo scritto analizza - in modo critico - l'impostazione del massimo giudice amministrativo e prospetta gli sviluppi applicativi dei principi affermati.

Natura “provvedimentale” delle comunicazioni atipiche “qualificatorie” di Consob e condizioni necessarie per il valido esercizio del relativo potere. Nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2020, n. 7972

Gianluca Romagnoli
2021

Abstract

Il Consiglio di Stato- chiamato a verificare la legittimità di un atto conformativo atipico di Consob – delinea le condizioni di esercizio dei c.d. poteri impliciti, aderendo alla più ampia ricostruzione della “categoria” delle prerogative inespresse. Il massimo giudice amministrativo, però, se, da un lato, ammette la spettanza alle autorità di regolazione anche di poteri solo funzionali alla soddisfazione delle loro finalità istituzionali, dall’altro, ne traccia anche dei rigorosi limiti d’impiego. Infatti, in modo assolutamente innovativo, afferma la necessità di un rigoroso rispetto delle garanzie procedimentali. Rispetto assoluto, imposto anche dal loro fondamento costituzionale, che impedisce di tentare d’ovviare ad eventuali inosservanze dell’amministrazione ricorrendo all’art. 21-octies l. 241/1990, reputato inapplicabile a procedimenti di carattere contenzioso. Lo scritto analizza - in modo critico - l'impostazione del massimo giudice amministrativo e prospetta gli sviluppi applicativi dei principi affermati.
2021
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G. Romagnoli Nota a Cons. Stato- sez. VI - n. 79722020.pdf

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