Il contributo affronta la questione relativa alla qualificazione dell’email nell’ambito della categoria dei documenti informatici. La nuova definizione di firma elettronica, adottata dall’art. 3 n.10 del reg. eIDAS, conduce a porre in discussione l’orientamento da ultimo consolidatosi tendente a considerare il messaggio di posta elettronica come un documento privo di firma e, in una diversa prospettiva d’indagine, a concludere che l’email di regola può ritenersi un documento munito di firma elettronica, cui si applicherà l’art. 20 co. 1 bis del CAD. Per i casi in cui il messaggio email risulti invece del tutto sprovvisto di firma, l’indagine condotta, porta comunque a ritenere applicabile l’art. 20 co. 1 bis del CAD e non, come ritenuto da parte della giurisprudenza, l’art 2712 c.c..
Il valore dell'email nel quadro della disciplina dei documenti informatici
Cerdonio Chiaromonte Giuliana
2021
Abstract
Il contributo affronta la questione relativa alla qualificazione dell’email nell’ambito della categoria dei documenti informatici. La nuova definizione di firma elettronica, adottata dall’art. 3 n.10 del reg. eIDAS, conduce a porre in discussione l’orientamento da ultimo consolidatosi tendente a considerare il messaggio di posta elettronica come un documento privo di firma e, in una diversa prospettiva d’indagine, a concludere che l’email di regola può ritenersi un documento munito di firma elettronica, cui si applicherà l’art. 20 co. 1 bis del CAD. Per i casi in cui il messaggio email risulti invece del tutto sprovvisto di firma, l’indagine condotta, porta comunque a ritenere applicabile l’art. 20 co. 1 bis del CAD e non, come ritenuto da parte della giurisprudenza, l’art 2712 c.c..Pubblicazioni consigliate
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