Il Commento propone un confronto tra due recenti pronunce della Cassazione in materia di danno provocato da un farmaco. L'interesse è determinato da fatto che mentre nella pronuncia n. 12225/2021 la Cassazione verifica la corretta applicazione delle regole sulla responsabilità da prodotto difettoso, nella decisione del 2019 (6587) la Cassazione aveva liquidato in maniera piuttosto perentoria la possibilità di inscrivere l’effetto collaterale del farmaco nel danno da prodotto difettoso, affermando, che nel caso di specie la “non difettosità del farmaco (…) è fuori discussione. ”Il confronto tra le due pronunce induce a soffermarsi su una serie di questioni. In primo luogo, quella – mai completamente sopita – del rapporto tra disciplina sul danno da prodotti difettosi e norme generali del codice: vale a dire se la possibilità di individuare gli estremi applicativi delle regole del codice del consumo valga ad escludere l’operatività di altre disposizioni. In secondo luogo, se il farmaco che produce un effetto collaterale possa essere qualificato come prodotto difettoso. Infine, se costituisca prova liberatoria della responsabilità, ai sensi degli artt. 114-127 cod. cons., ma anche con riferimento all’art. 2050 cod. civ., l’informativa presente nel foglietto illustrativo e quale ne debba essere in questo caso il grado di accuratezza e di precisione.

Effetto collaterale del farmaco, obblighi informativi e responsabilità da prodotto difettoso

fusaro arianna
2021

Abstract

Il Commento propone un confronto tra due recenti pronunce della Cassazione in materia di danno provocato da un farmaco. L'interesse è determinato da fatto che mentre nella pronuncia n. 12225/2021 la Cassazione verifica la corretta applicazione delle regole sulla responsabilità da prodotto difettoso, nella decisione del 2019 (6587) la Cassazione aveva liquidato in maniera piuttosto perentoria la possibilità di inscrivere l’effetto collaterale del farmaco nel danno da prodotto difettoso, affermando, che nel caso di specie la “non difettosità del farmaco (…) è fuori discussione. ”Il confronto tra le due pronunce induce a soffermarsi su una serie di questioni. In primo luogo, quella – mai completamente sopita – del rapporto tra disciplina sul danno da prodotti difettosi e norme generali del codice: vale a dire se la possibilità di individuare gli estremi applicativi delle regole del codice del consumo valga ad escludere l’operatività di altre disposizioni. In secondo luogo, se il farmaco che produce un effetto collaterale possa essere qualificato come prodotto difettoso. Infine, se costituisca prova liberatoria della responsabilità, ai sensi degli artt. 114-127 cod. cons., ma anche con riferimento all’art. 2050 cod. civ., l’informativa presente nel foglietto illustrativo e quale ne debba essere in questo caso il grado di accuratezza e di precisione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3402354
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