Secondo la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, la base imponibile irap dell’attività bancaria comprende il 50% dei dividendi totali ricevuti perché in tal modo verrebbe determinata forfettariamente la quota di essi connessa all’attività di negoziazione e tale regola è incostituzionale perché irragionevole, in quanto l’importo effettivo di tali proventi da trading è ricavabile dal bilancio. Invece, dalle regole fissate dalla Banca d’Italia per i bilanci bancari, richiamate ai fini della base imponibile irap, risulta che in quest’ultima non rientrano alcune classi di dividendi, specialmente quelli derivanti da società controllate e collegate. Pertanto, i dividendi colpiti dall'irap sono solo quelli che ai fini del bilancio derivano da servizi di intermediazione finanziaria, sicchè quel sospetto di illegittimità costituzionale sulla riduzione al 50% dei dividendi è infondato.
Sul concorso dei dividendi all’imponibile irap delle banche
roberto schiavolin
2021
Abstract
Secondo la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, la base imponibile irap dell’attività bancaria comprende il 50% dei dividendi totali ricevuti perché in tal modo verrebbe determinata forfettariamente la quota di essi connessa all’attività di negoziazione e tale regola è incostituzionale perché irragionevole, in quanto l’importo effettivo di tali proventi da trading è ricavabile dal bilancio. Invece, dalle regole fissate dalla Banca d’Italia per i bilanci bancari, richiamate ai fini della base imponibile irap, risulta che in quest’ultima non rientrano alcune classi di dividendi, specialmente quelli derivanti da società controllate e collegate. Pertanto, i dividendi colpiti dall'irap sono solo quelli che ai fini del bilancio derivano da servizi di intermediazione finanziaria, sicchè quel sospetto di illegittimità costituzionale sulla riduzione al 50% dei dividendi è infondato.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.