In tema di abusiva concessione del credito, la Cassazione sembra aver portato ormai a compimento un lungo percorso di riflessione che, muovendo dalle posizioni meno aperte attestate, in particolare, dalle sentenze a Sezioni Unite del 2006, l’ha condotta ad affermare, oggi, la piena legittimazione del curatore all’esercizio dell’azione di responsabilità verso la banca che abbia concesso credito a un’impresa non più in grado di rimanere sul mercato. Si tratta di un esito di grande rilievo, appoggiato, in sostanza, su un ripensamento della natura del danno derivante dall’illecito ascrivibile alla banca, quale danno che si produce, prima di tutto, nel patrimonio del soggetto finanziato e che da qui s’irradia, di riflesso, sull’intero ceto creditorio, come conseguenza del deterioramento della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. Donde la legittimazione attiva, appunto, del curatore fallimentare, sotto il duplice profilo del suo subentrare nei diritti già spettanti al fallito e, per altro verso, del proprio ruolo di unico soggetto intitolato all’esercizio delle c.d. azioni di massa.

Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore

Stefano Delle Monache
2021

Abstract

In tema di abusiva concessione del credito, la Cassazione sembra aver portato ormai a compimento un lungo percorso di riflessione che, muovendo dalle posizioni meno aperte attestate, in particolare, dalle sentenze a Sezioni Unite del 2006, l’ha condotta ad affermare, oggi, la piena legittimazione del curatore all’esercizio dell’azione di responsabilità verso la banca che abbia concesso credito a un’impresa non più in grado di rimanere sul mercato. Si tratta di un esito di grande rilievo, appoggiato, in sostanza, su un ripensamento della natura del danno derivante dall’illecito ascrivibile alla banca, quale danno che si produce, prima di tutto, nel patrimonio del soggetto finanziato e che da qui s’irradia, di riflesso, sull’intero ceto creditorio, come conseguenza del deterioramento della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. Donde la legittimazione attiva, appunto, del curatore fallimentare, sotto il duplice profilo del suo subentrare nei diritti già spettanti al fallito e, per altro verso, del proprio ruolo di unico soggetto intitolato all’esercizio delle c.d. azioni di massa.
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