Il commento esamina la pronuncia della Corte europea nel caso di rifiuto dello Stato islandese di riconoscere il legame di filiazione tra una coppia omoaffettiva femminile ricorsa all’estero alla maternità surrogata ed il minore nato a seguito di tale pratica, tenuto conto del divieto di maternità surrogata, penalmente sanzionato, vigente nel paese di provenienza dei committenti. La decisione si rivela di particolare interesse giacché la Corte europea riconosce tra i ricorrenti la sussistenza di una «vita familiare» nell’accezione garantita dall’8 Conv. eur. dir. uomo ma non ne ravvisa la violazione ad opera dello Stato islandese assumendo che il mancato riconoscimento del legame genitoriale rappresenta il punto di equilibrio tra il diritto alla «vita familiare» – comunque di fatto garantita ai ricorrenti dalle Autorità competenti – e la protezione dei principi fondamentali sulla filiazione vigenti nello Stato. Nessuna autonoma considerazione viene prestata dalla Corte europea alla «vita privata» di cui all’art. 8 Conv. eur. dir. uomo nella prospettiva di garantire il diritto del minore alla sua identità personale.
"Vita familiare" vs "maternità surrogata": il nuovo punto di equilibrio della Corte europea. Quale rilievo all'identità del nato?
Bianca Checchini
2022
Abstract
Il commento esamina la pronuncia della Corte europea nel caso di rifiuto dello Stato islandese di riconoscere il legame di filiazione tra una coppia omoaffettiva femminile ricorsa all’estero alla maternità surrogata ed il minore nato a seguito di tale pratica, tenuto conto del divieto di maternità surrogata, penalmente sanzionato, vigente nel paese di provenienza dei committenti. La decisione si rivela di particolare interesse giacché la Corte europea riconosce tra i ricorrenti la sussistenza di una «vita familiare» nell’accezione garantita dall’8 Conv. eur. dir. uomo ma non ne ravvisa la violazione ad opera dello Stato islandese assumendo che il mancato riconoscimento del legame genitoriale rappresenta il punto di equilibrio tra il diritto alla «vita familiare» – comunque di fatto garantita ai ricorrenti dalle Autorità competenti – e la protezione dei principi fondamentali sulla filiazione vigenti nello Stato. Nessuna autonoma considerazione viene prestata dalla Corte europea alla «vita privata» di cui all’art. 8 Conv. eur. dir. uomo nella prospettiva di garantire il diritto del minore alla sua identità personale.File | Dimensione | Formato | |
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