Il contratto con il quale, dopo la decisione intervenuta in sede civilistica, l’unica erede cede delle quote di eredità ai legittimari lesi nella quota di spettanza, non è una transazione mancando il presupposto della “res dubia”. I trasferimenti di diritti immobiliari operati con tale contratto costituiscono, invece, attribuzioni successorie a seguito del riconoscimento dei diritti dei legittimari e scontano l’imposta di registro nella misura dell’1%. L’ordinanza della Suprema Corte n. 16028/2021 appare condivisibile e offre lo spunto per approfondire, da un lato, gli elementi essenziali della transazione e, dall’altro, la struttura e la funzione della divisione ereditaria e dei negozi di composizione delle controversie successorie.
Gli accordi di composizione delle controversie successorie: un problema di tassazione, ma non solo
Susanna Tagliapietra
2022
Abstract
Il contratto con il quale, dopo la decisione intervenuta in sede civilistica, l’unica erede cede delle quote di eredità ai legittimari lesi nella quota di spettanza, non è una transazione mancando il presupposto della “res dubia”. I trasferimenti di diritti immobiliari operati con tale contratto costituiscono, invece, attribuzioni successorie a seguito del riconoscimento dei diritti dei legittimari e scontano l’imposta di registro nella misura dell’1%. L’ordinanza della Suprema Corte n. 16028/2021 appare condivisibile e offre lo spunto per approfondire, da un lato, gli elementi essenziali della transazione e, dall’altro, la struttura e la funzione della divisione ereditaria e dei negozi di composizione delle controversie successorie.File | Dimensione | Formato | |
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