Con la sentenza in esame le SS. UU. affrontano due questioni in materia di translatio intergiurisdizionale. La prima, direttamente originata dal ricorso oggetto di decisione, è la seguente: la riproposizione della domanda, con retrodatazione degli effetti, al giudice individuato come giurisdizionalmente competente dal primo adito deve avvenire nei confronti di tutti i soggetti destinatari della originaria domanda? La risposta delle SS.UU. è no: si gioverà della retrodatazione degli effetti anche ladomandariproposta nei confronti di alcuni solo dei destinatari della prima. Purché la modifica soggettiva non porti alla formulazione di una domanda “nuova ed autonoma”. Lo scritto si interroga sul criterio da applicare per distinguere quando dunque ci si trovi in presenza, per effetto della modifica soggettiva, di una domanda “nuova e diversa”, che non si gioverà della retrodatazione degli effetti. La seconda questione affrontata dalle SS. UU. riguarda l’esatta perimetrazione dell’ambito di operatività dei rimedi predisposti dal legislatore per sterilizzare l’errore sulla giurisdizione competente: riassunzione e riproposizione con retrodatazione degli effetti. Attraverso una rilettura dei propri precedenti, le SS.UU. giungono a ritenere operante, nell’assoluta maggioranza dei casi, lo strumento della riproposizione

Declinatoria di giurisdizione, riproposizione e riassunzione: ulteriori chiarimenti dalle Sezioni Unite

Godio, Federica
2019

Abstract

Con la sentenza in esame le SS. UU. affrontano due questioni in materia di translatio intergiurisdizionale. La prima, direttamente originata dal ricorso oggetto di decisione, è la seguente: la riproposizione della domanda, con retrodatazione degli effetti, al giudice individuato come giurisdizionalmente competente dal primo adito deve avvenire nei confronti di tutti i soggetti destinatari della originaria domanda? La risposta delle SS.UU. è no: si gioverà della retrodatazione degli effetti anche ladomandariproposta nei confronti di alcuni solo dei destinatari della prima. Purché la modifica soggettiva non porti alla formulazione di una domanda “nuova ed autonoma”. Lo scritto si interroga sul criterio da applicare per distinguere quando dunque ci si trovi in presenza, per effetto della modifica soggettiva, di una domanda “nuova e diversa”, che non si gioverà della retrodatazione degli effetti. La seconda questione affrontata dalle SS. UU. riguarda l’esatta perimetrazione dell’ambito di operatività dei rimedi predisposti dal legislatore per sterilizzare l’errore sulla giurisdizione competente: riassunzione e riproposizione con retrodatazione degli effetti. Attraverso una rilettura dei propri precedenti, le SS.UU. giungono a ritenere operante, nell’assoluta maggioranza dei casi, lo strumento della riproposizione
2019
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