Quando lo Stato convenuto non compaia in un procedimento contenzioso dinanzi alla CIG e comunichi al collegio la sua opposizione al procedimento, la Corte potrà decidere che le questioni concernenti la giurisdizione o la ricevibilità della domanda siano decise in via separata rispetto al merito (Art. 79, par. 1, del Regolamento). Nel caso in cui lo Stato convenuto si costituisca nel procedimento dopo la pronuncia di una sentenza che abbia positivamente accertato la giurisdizione della Corte, questi sarà legittimato a sollevare eccezioni circa la ricevibilità della domanda ma soltanto a titolo di «pleas in bar», e non di «obiezioni preliminari» ai sensi dell'art. 79-bis del Regolamento, con la conseguenza che è preclusa la sospensione del procedimento di merito. Tuttavia, nell'affare attualmente pendente fra Guyana e Venezuela, concernente la Sentenza arbitrale del 3 ottobre 1899, la Corte sembra aver ammesso una deroga rispetto a quanto si è sopra descritto. Il contributo analizza le ragioni che possono aver motivato una siffatta deroga e sostiene che nessuna di esse è tale da giustificare la condotta processuale della Corte.

La discutibile «distorsione» della fase delle eccezioni preliminari nel procedimento, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, relativo alla controversia fra Guyana e Venezuela riguardante la sentenza arbitrale del 3 ottobre 1899

Marco Dimetto
2022

Abstract

Quando lo Stato convenuto non compaia in un procedimento contenzioso dinanzi alla CIG e comunichi al collegio la sua opposizione al procedimento, la Corte potrà decidere che le questioni concernenti la giurisdizione o la ricevibilità della domanda siano decise in via separata rispetto al merito (Art. 79, par. 1, del Regolamento). Nel caso in cui lo Stato convenuto si costituisca nel procedimento dopo la pronuncia di una sentenza che abbia positivamente accertato la giurisdizione della Corte, questi sarà legittimato a sollevare eccezioni circa la ricevibilità della domanda ma soltanto a titolo di «pleas in bar», e non di «obiezioni preliminari» ai sensi dell'art. 79-bis del Regolamento, con la conseguenza che è preclusa la sospensione del procedimento di merito. Tuttavia, nell'affare attualmente pendente fra Guyana e Venezuela, concernente la Sentenza arbitrale del 3 ottobre 1899, la Corte sembra aver ammesso una deroga rispetto a quanto si è sopra descritto. Il contributo analizza le ragioni che possono aver motivato una siffatta deroga e sostiene che nessuna di esse è tale da giustificare la condotta processuale della Corte.
2022
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