Il caso qui in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale inaugurato dalla Cassazione nel noto “caso Englaro”, ma si distingue dai precedenti per una inedita interpretazione della l. n. 219/2017. Secondo l'interpretazione del giudice sarebbe possibile attribuire all’amministratore di sostegno il potere di prestare il consenso informato all’interruzione delle terapie di sostegno vitale della beneficiaria soltanto a seguito di specifica proposta dei medici che hanno in cura la paziente, escludendo invece il conferimento di un autonomo potere di revoca del consenso (e di impulso all’interruzione) rispetto ai trattamenti c.d. “salvavita”. L’autore si propone di svolgere alcune riflessioni critiche a proposito di tale impianto argomentativo, sottolineando come esso non appaia conforme alla corretta applicazione dei dettami di cui alla l. n. 219/2017 (anche alla luce dei principi nazionali e sovranazionali che reggono la materia) e si discosti dalla giurisprudenza consolidata sul tema.

A chi spetta la decisione di sospendere i trattamenti c.d. ‘‘salvavita’’ del paziente in stato vegetativo permanente? (commento a Trib. Belluno, decr. 4.11.2021)

durante vincenzo
2022

Abstract

Il caso qui in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale inaugurato dalla Cassazione nel noto “caso Englaro”, ma si distingue dai precedenti per una inedita interpretazione della l. n. 219/2017. Secondo l'interpretazione del giudice sarebbe possibile attribuire all’amministratore di sostegno il potere di prestare il consenso informato all’interruzione delle terapie di sostegno vitale della beneficiaria soltanto a seguito di specifica proposta dei medici che hanno in cura la paziente, escludendo invece il conferimento di un autonomo potere di revoca del consenso (e di impulso all’interruzione) rispetto ai trattamenti c.d. “salvavita”. L’autore si propone di svolgere alcune riflessioni critiche a proposito di tale impianto argomentativo, sottolineando come esso non appaia conforme alla corretta applicazione dei dettami di cui alla l. n. 219/2017 (anche alla luce dei principi nazionali e sovranazionali che reggono la materia) e si discosti dalla giurisprudenza consolidata sul tema.
2022
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3467975
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