Noi abbiamo appreso quattro lezioni dai casi in parola. La prima è di economia e finanza aziendale: imprese che perseguono la creazione di profitti possono razionalmente decidere di inquinare se il valore dei profitti attesi è stimato in un importo superiore ai costi conseguenti ai danni causati. La seconda conclusione impone la ricerca di nuovi meccanismi che disincentivino ex ante questi comportamenti. Una terza conclusione: occorre individuare una sede istituzionale dove la rappresentanza trasversale di attori e portatori di interessi di un territorio sia parte integrante di una sua governance multlivello. Qyarta conclusione: occorre prevedere un meccanismo finanziario con il quale durante l’esercizio dell’attività, fin dal primo permesso a costruire, una parte dei ricavi siano accantonati in un fondo esterno all’azienda che verrà utilizzato per il ripristino dell’area al medesimo stato in cui si trovava prima della sua trasformazione in un sito produttivo, ovvero la sua bonifica. La terra, l’acqua, l’aria, la biodiversità che viveva in quei prati, trasformati in luoghi di produzione di benefici privati, sono beni comuni: né pubblici né privati. Solo con queste garanzie di tutela dei beni comuni, dopo i misfatti delle imprese, fallite o meno che siano, potranno «ritornare i prati».

«Chi inquina paga, o no?» I casi DuPont e Miteni

Lanzavecchia Alberto
Writing – Review & Editing
;
2022

Abstract

Noi abbiamo appreso quattro lezioni dai casi in parola. La prima è di economia e finanza aziendale: imprese che perseguono la creazione di profitti possono razionalmente decidere di inquinare se il valore dei profitti attesi è stimato in un importo superiore ai costi conseguenti ai danni causati. La seconda conclusione impone la ricerca di nuovi meccanismi che disincentivino ex ante questi comportamenti. Una terza conclusione: occorre individuare una sede istituzionale dove la rappresentanza trasversale di attori e portatori di interessi di un territorio sia parte integrante di una sua governance multlivello. Qyarta conclusione: occorre prevedere un meccanismo finanziario con il quale durante l’esercizio dell’attività, fin dal primo permesso a costruire, una parte dei ricavi siano accantonati in un fondo esterno all’azienda che verrà utilizzato per il ripristino dell’area al medesimo stato in cui si trovava prima della sua trasformazione in un sito produttivo, ovvero la sua bonifica. La terra, l’acqua, l’aria, la biodiversità che viveva in quei prati, trasformati in luoghi di produzione di benefici privati, sono beni comuni: né pubblici né privati. Solo con queste garanzie di tutela dei beni comuni, dopo i misfatti delle imprese, fallite o meno che siano, potranno «ritornare i prati».
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3469292
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact