L’A., dopo aver passato in rassegna alcune tra le più significative aree di intersezione tra la giurisprudenza della Corte EDU e il giudizio civile di legittimità avanti alla Corte di Cassazione italiana, analizza le modifiche apportate al c.p.c. dal d.lgs. 149/2022 e volte a contemplare la nuova ipotesi di revocazione straordinaria contro i giudicati che siano stati accertati come contrastanti con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il saggio mette in evidenza le plurime e non trascurabili discrepanze sussistenti tra il tenore delle norme introdotte dal legislatore delegato e i criteri direttivi contenuti nella legge di delega. Il combinato disposto dell’art. 362, ultimo comma, e dell’art. 391-quater c.p.c. potrebbe infatti esporsi a q.l.c. per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. nella parte in cui esclude l’esperibilità del rimedio contro le sentenze passate in giudicato dei giudici civili di merito, amministrativi e tributari. Analogamente affetta da eccesso di delega si rivela pure la previsione di cui al n. 1 dell’art. 391-quater c.p.c., in forza della quale l’impugnazione risulta circoscritta alle sole decisioni lesive di diritti di stato. L’A. suggerisce una lettura costituzionalmente orientata e sistematicamente congrua tale per cui la domanda di revocazione va proposta avanti al giudice che emise la sentenza recante il vulnus alla Convenzione EDU: normalmente si tratterà della Cassazione, visto che il ricorso alla Corte di Strasburgo è ammissibile previo esaurimento delle vie nazionali, ma l’espediente deve comunque ritenersi proponibile, in certi casi e in certi ambiti, anche contro decisioni dei gradi di merito (dinanzi all’autorità giurisdizionale da cui tali pronunce promanano). L’articolo rileva infine altre aporie presenti nell’art. 391-quater e nelle norme ad esso collegate.

CEDU e giudizio di legittimità: il nuovo rimedio revocatorio esperibile ai sensi dell’art. 391 quater c.p.c.

B. Zuffi
2023

Abstract

L’A., dopo aver passato in rassegna alcune tra le più significative aree di intersezione tra la giurisprudenza della Corte EDU e il giudizio civile di legittimità avanti alla Corte di Cassazione italiana, analizza le modifiche apportate al c.p.c. dal d.lgs. 149/2022 e volte a contemplare la nuova ipotesi di revocazione straordinaria contro i giudicati che siano stati accertati come contrastanti con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il saggio mette in evidenza le plurime e non trascurabili discrepanze sussistenti tra il tenore delle norme introdotte dal legislatore delegato e i criteri direttivi contenuti nella legge di delega. Il combinato disposto dell’art. 362, ultimo comma, e dell’art. 391-quater c.p.c. potrebbe infatti esporsi a q.l.c. per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. nella parte in cui esclude l’esperibilità del rimedio contro le sentenze passate in giudicato dei giudici civili di merito, amministrativi e tributari. Analogamente affetta da eccesso di delega si rivela pure la previsione di cui al n. 1 dell’art. 391-quater c.p.c., in forza della quale l’impugnazione risulta circoscritta alle sole decisioni lesive di diritti di stato. L’A. suggerisce una lettura costituzionalmente orientata e sistematicamente congrua tale per cui la domanda di revocazione va proposta avanti al giudice che emise la sentenza recante il vulnus alla Convenzione EDU: normalmente si tratterà della Cassazione, visto che il ricorso alla Corte di Strasburgo è ammissibile previo esaurimento delle vie nazionali, ma l’espediente deve comunque ritenersi proponibile, in certi casi e in certi ambiti, anche contro decisioni dei gradi di merito (dinanzi all’autorità giurisdizionale da cui tali pronunce promanano). L’articolo rileva infine altre aporie presenti nell’art. 391-quater e nelle norme ad esso collegate.
2023
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