Il tema del riconoscimento dell’efficacia di giudicato esterno, con la conseguente impossibilità di ridiscuterne i presupposti, alla soluzione di alcuni degli elementi ricorrenti in annualità successive decisi in fattispecie involgenti le c.d. imposte periodiche costituisce una vera e propria sfida con la quale la dottrina e la giurisprudenza da ormai tre lustri, a partire dall’importante overruling della Corte di Cassazione avutosi con la sentenza n. 13916 del 2006, sono costrette costantemente a fare i conti. La problematica principale – e certamente quella che trova la più difficile soluzione – attiene al coordinamento della riconosciuta estensione per via pretoria del “giudicato su questioni” tributarie con l’oggetto del processo, in quanto a seconda del modello a cui si decide di affidarsi (dichiarativo o costitutivo) assai diverse saranno le conseguenze circa l’esatta individuazione dei limiti oggettivi del giudicato. Per tale ragione, dopo aver delineato (rectius: circoscritti) i diversi casi in cui è possibile rinvenire elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, si cercherà di ricondurre gli stessi entro logiche che in parte trascendono la rigidità dogmatica della res iudicata, riguardando, piuttosto, altre tematiche come quelle relative all’onere della prova.
Riflettendo attorno ad alcune premesse in tema di giudicato esterno nelle imposte periodiche
D. Corraro
2022
Abstract
Il tema del riconoscimento dell’efficacia di giudicato esterno, con la conseguente impossibilità di ridiscuterne i presupposti, alla soluzione di alcuni degli elementi ricorrenti in annualità successive decisi in fattispecie involgenti le c.d. imposte periodiche costituisce una vera e propria sfida con la quale la dottrina e la giurisprudenza da ormai tre lustri, a partire dall’importante overruling della Corte di Cassazione avutosi con la sentenza n. 13916 del 2006, sono costrette costantemente a fare i conti. La problematica principale – e certamente quella che trova la più difficile soluzione – attiene al coordinamento della riconosciuta estensione per via pretoria del “giudicato su questioni” tributarie con l’oggetto del processo, in quanto a seconda del modello a cui si decide di affidarsi (dichiarativo o costitutivo) assai diverse saranno le conseguenze circa l’esatta individuazione dei limiti oggettivi del giudicato. Per tale ragione, dopo aver delineato (rectius: circoscritti) i diversi casi in cui è possibile rinvenire elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, si cercherà di ricondurre gli stessi entro logiche che in parte trascendono la rigidità dogmatica della res iudicata, riguardando, piuttosto, altre tematiche come quelle relative all’onere della prova.File | Dimensione | Formato | |
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