L’ordinanza n. 31950/2021 della Corte di cassazione si pone sulla scia di quel lungo cammino giurisprudenziale che, a seguito dell’ampliamento dei limiti oggettivi del giudicato iniziato con le Sezioni Unite n. 13916/2006, ha cercato di limitare gli eventuali effetti distorti derivanti da un’incontrollata applicazione dell’efficacia “ultra litem” del giudicato tributario su elementi della fattispecie a carattere solo “tendenzialmente permanente”. Attraverso discutibili prese di posizione in relazione ai termini e alle modalità di rilevazione del giudicato intervenuto in altro processo, quando quello in cui se ne sarebbe dovuta richiedere l’applicazione si era già concluso attraverso la deliberazione della sentenza (anche se prima della sua pubblicazione), la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul c.d. giudicato su questioni tributarie distinguendo le ipotesi in cui questo sia ammissibile e quelle in cui questo debba essere categoricamente escluso (come nel caso della questione risolta dal primo giudice avente ad oggetto l’interpretazione, errata, di una norma giuridica).

Spigolature a margine della rilevazione in giudizio del giudicato esterno sopravvenuto

D. Corraro
2022

Abstract

L’ordinanza n. 31950/2021 della Corte di cassazione si pone sulla scia di quel lungo cammino giurisprudenziale che, a seguito dell’ampliamento dei limiti oggettivi del giudicato iniziato con le Sezioni Unite n. 13916/2006, ha cercato di limitare gli eventuali effetti distorti derivanti da un’incontrollata applicazione dell’efficacia “ultra litem” del giudicato tributario su elementi della fattispecie a carattere solo “tendenzialmente permanente”. Attraverso discutibili prese di posizione in relazione ai termini e alle modalità di rilevazione del giudicato intervenuto in altro processo, quando quello in cui se ne sarebbe dovuta richiedere l’applicazione si era già concluso attraverso la deliberazione della sentenza (anche se prima della sua pubblicazione), la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul c.d. giudicato su questioni tributarie distinguendo le ipotesi in cui questo sia ammissibile e quelle in cui questo debba essere categoricamente escluso (come nel caso della questione risolta dal primo giudice avente ad oggetto l’interpretazione, errata, di una norma giuridica).
2022
GT
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