La Sezione tributaria della Cassazione ha fornito un’interpretazione estensiva dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo valido l’avviso di accertamento firmato da un soggetto delegato dal capo ufficio sulla base di un ordine di servizio che individua il delegato solo in base al ruolo da questi svolto nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio e senza l’indicazione delle sue generalità. In tal modo la Cassazione, oltre a ribaltare il precedente di Cass n. 22803 del 2015, emana una decisione che rischia di minare il diritto alla difesa del contribuente, già scalfito dalla non obbligatorietà dell’allegazione della delega all’avviso di accertamento, sancita anch’essa da una decisione della giurisprudenza

Delega di firma e delega di funzioni : l’annoso dibattito che mina le garanzie del contribuente

CORRARO
2019

Abstract

La Sezione tributaria della Cassazione ha fornito un’interpretazione estensiva dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo valido l’avviso di accertamento firmato da un soggetto delegato dal capo ufficio sulla base di un ordine di servizio che individua il delegato solo in base al ruolo da questi svolto nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio e senza l’indicazione delle sue generalità. In tal modo la Cassazione, oltre a ribaltare il precedente di Cass n. 22803 del 2015, emana una decisione che rischia di minare il diritto alla difesa del contribuente, già scalfito dalla non obbligatorietà dell’allegazione della delega all’avviso di accertamento, sancita anch’essa da una decisione della giurisprudenza
2019
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