La sentenza n. 28547/2019 si pone sulla scia di quelle decisioni della Corte di cassazione che hanno contribuito a definire il giudizio di rinvio come un giudizio “chiuso”, ossia schermato dal possibile ingresso di nuovi elementi di cognizione in uno stato avanzato del processo come il momento rescissorio. La novità introdotta attraverso questa decisione risiede nel fatto che, secondo i Supremi giudici, l’anzidetta natura chiusa non comporterebbe solo l’impossibilità di esaminare nuovi elementi sostanziali utili alla decisione, ma si estenderebbe altresì al momento istruttorio. In altre parole, per le parti non sarebbe possibile allegare nuove prove e il giudice del rinvio dovrebbe necessariamente formare il proprio convincimento unicamente su quanto già a disposizione nel fascicolo di causa. Tale esigenza, oltre a trovare una solida base normativa nella lettura d’insieme degli artt. 57 ss. del D.Lgs. n. 546/1992, è imposta anche da un profilo di ordine sistematico, che discende direttamente dal considerare l’oggetto del processo tributario come unico e - semmai - soggetto ad un continuo processo di raffinamento nel corso dell’intero procedimento che intercorre tra l’introduzione del ricorso e il passaggio in giudicato della decisione finale.

I limiti probatori nel giudizio di rinvio

D. Corraro
2020

Abstract

La sentenza n. 28547/2019 si pone sulla scia di quelle decisioni della Corte di cassazione che hanno contribuito a definire il giudizio di rinvio come un giudizio “chiuso”, ossia schermato dal possibile ingresso di nuovi elementi di cognizione in uno stato avanzato del processo come il momento rescissorio. La novità introdotta attraverso questa decisione risiede nel fatto che, secondo i Supremi giudici, l’anzidetta natura chiusa non comporterebbe solo l’impossibilità di esaminare nuovi elementi sostanziali utili alla decisione, ma si estenderebbe altresì al momento istruttorio. In altre parole, per le parti non sarebbe possibile allegare nuove prove e il giudice del rinvio dovrebbe necessariamente formare il proprio convincimento unicamente su quanto già a disposizione nel fascicolo di causa. Tale esigenza, oltre a trovare una solida base normativa nella lettura d’insieme degli artt. 57 ss. del D.Lgs. n. 546/1992, è imposta anche da un profilo di ordine sistematico, che discende direttamente dal considerare l’oggetto del processo tributario come unico e - semmai - soggetto ad un continuo processo di raffinamento nel corso dell’intero procedimento che intercorre tra l’introduzione del ricorso e il passaggio in giudicato della decisione finale.
2020
GT
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