Con la sentenza n. 15911/2021, le Sezioni Unite della Cassazione ricostruiscono sistematicamente i dati normativi che hanno consentito all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), a seguito dell’estinzione di Equitalia, di ottenere l’attribuzione delle funzioni di riscossione coattiva, qualificando tale “passaggio di consegne” come successione tra enti nel processo secondo la disciplina della successione in universum ius ex art. 110 c.p.c. anche se in una “particolare” prospettiva di garanzia pubblicistica. Nell’ambito di tale vicenda le SS.UU. colgono altresì l’occasione per chiarire che è nulla la notifica del ricorso di legittimità indirizzata al difensore costituito nel giudizio di merito per la società estinta, ma vi è comunque la sanatoria nel caso in cui l’AdER si dovesse costituire in giudizio. A una conclusione del tutto similare si giunge anche mediante la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. effettuata presso la sede legale dell’AdER oppure al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Tutto ciò, nell’ottica della Corte, sarebbe giustificato per garantire (e in un certo senso rafforzare) le ineludibili esigenze di carattere organizzativo causate dall’ingente contenzioso in materia di riscossione dei tributi.

La successione nel processo di Agenzia delle entrate-Riscossione: una vicenda dalla morale gattopardiana

Davide Corraro
2022

Abstract

Con la sentenza n. 15911/2021, le Sezioni Unite della Cassazione ricostruiscono sistematicamente i dati normativi che hanno consentito all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), a seguito dell’estinzione di Equitalia, di ottenere l’attribuzione delle funzioni di riscossione coattiva, qualificando tale “passaggio di consegne” come successione tra enti nel processo secondo la disciplina della successione in universum ius ex art. 110 c.p.c. anche se in una “particolare” prospettiva di garanzia pubblicistica. Nell’ambito di tale vicenda le SS.UU. colgono altresì l’occasione per chiarire che è nulla la notifica del ricorso di legittimità indirizzata al difensore costituito nel giudizio di merito per la società estinta, ma vi è comunque la sanatoria nel caso in cui l’AdER si dovesse costituire in giudizio. A una conclusione del tutto similare si giunge anche mediante la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. effettuata presso la sede legale dell’AdER oppure al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Tutto ciò, nell’ottica della Corte, sarebbe giustificato per garantire (e in un certo senso rafforzare) le ineludibili esigenze di carattere organizzativo causate dall’ingente contenzioso in materia di riscossione dei tributi.
2022
GT
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