La Corte di cassazione torna ad esprimersi sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario in merito a quei provvedimenti che non siano espressione di alcuna autorità impositiva tributaria, ma che siano comunque emanati dall’Agenzia delle entrate. Con la condivisibile ordinanza n. 22697/2022, le Sezioni Unite, in particolare, affermano la giurisdizione del giudice amministrativo per la verifica della correttezza di quel provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva previsto le differenti modalità di presentazione e il contenuto essenziale delle comunicazioni volte a conservare il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dalla legge al gestore dei servizi energetici.
Riparto di giurisdizione e regolamento preventivo sulle tariffe incentivanti nel settore energetico
corraro
2023
Abstract
La Corte di cassazione torna ad esprimersi sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario in merito a quei provvedimenti che non siano espressione di alcuna autorità impositiva tributaria, ma che siano comunque emanati dall’Agenzia delle entrate. Con la condivisibile ordinanza n. 22697/2022, le Sezioni Unite, in particolare, affermano la giurisdizione del giudice amministrativo per la verifica della correttezza di quel provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva previsto le differenti modalità di presentazione e il contenuto essenziale delle comunicazioni volte a conservare il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dalla legge al gestore dei servizi energetici.Pubblicazioni consigliate
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