Nel liquidare il danno derivante da contraffazione di un titolo di privativa industriale, il giudice può fare ricorso ex art. 125 c.p.i. al metodo equitativo di cui agli artt. 1226 e 2056, comma 2º, cod. civ., quando ne ricorrano i presupposti, ovverosia quando il danno sia certo, ma di impossibile o assai difficile quantificazione. Per agevolare la quantificazione del risarcimento in tali casi, l’art. 125 c.p.i. prevede la possibilità di liquidare il danno in una ‘‘somma globale’’ (art. 125, comma 2º, c.p.i), nonché una serie di criteri da tenere presenti nella liquidazione. Tra questi, gli utili del contraffattore possono essere considerati nel calcolo del lucro cessante in via equitativa ai sensi sia del primo sia del secondo comma dell’art. 125 c.p.i., dal momento in cui la c.d. royalty ragionevole, espressamente menzionata al comma 2º della disposizione come parametro di calcolo del danno da lucro cessante, rappresenta la base minima, e non il criterio esclusivo, per la liquidazione del danno in una ‘‘somma globale’’.

La liquidazione in via equitativa del danno da contraffazione e l'art. 1226 c.c.

Maria Teresa Bartalena
2024

Abstract

Nel liquidare il danno derivante da contraffazione di un titolo di privativa industriale, il giudice può fare ricorso ex art. 125 c.p.i. al metodo equitativo di cui agli artt. 1226 e 2056, comma 2º, cod. civ., quando ne ricorrano i presupposti, ovverosia quando il danno sia certo, ma di impossibile o assai difficile quantificazione. Per agevolare la quantificazione del risarcimento in tali casi, l’art. 125 c.p.i. prevede la possibilità di liquidare il danno in una ‘‘somma globale’’ (art. 125, comma 2º, c.p.i), nonché una serie di criteri da tenere presenti nella liquidazione. Tra questi, gli utili del contraffattore possono essere considerati nel calcolo del lucro cessante in via equitativa ai sensi sia del primo sia del secondo comma dell’art. 125 c.p.i., dal momento in cui la c.d. royalty ragionevole, espressamente menzionata al comma 2º della disposizione come parametro di calcolo del danno da lucro cessante, rappresenta la base minima, e non il criterio esclusivo, per la liquidazione del danno in una ‘‘somma globale’’.
2024
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/3509725
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