La Corte europea ravvisa un «giusto» punto di equilibrio tra il diritto di conoscere le proprie origini da parte di una persona adottata ed il diritto di mantenere l’anonimato della madre biologica che ha partorito in segreto riconoscendo che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 8 Conv. eur. dir. uomo nella disciplina francese che, attraverso la previsione del Consiglio nazionale di accesso alle origini personali, permette all’adottato divenuto adulto di conoscere soltanto alcune circostanze della nascita senza, tuttavia, rivelare l’identità della madre biologica nell’ipotesi in cui essa - interpellata molti anni dopo la nascita e l’abbandono del figlio - ha scelto di mantenere l’anonimato anche dopo la morte.

La Corte europea (ancora) tra "parto segreto" ed identità della persona

bianca Checchini
2024

Abstract

La Corte europea ravvisa un «giusto» punto di equilibrio tra il diritto di conoscere le proprie origini da parte di una persona adottata ed il diritto di mantenere l’anonimato della madre biologica che ha partorito in segreto riconoscendo che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 8 Conv. eur. dir. uomo nella disciplina francese che, attraverso la previsione del Consiglio nazionale di accesso alle origini personali, permette all’adottato divenuto adulto di conoscere soltanto alcune circostanze della nascita senza, tuttavia, rivelare l’identità della madre biologica nell’ipotesi in cui essa - interpellata molti anni dopo la nascita e l’abbandono del figlio - ha scelto di mantenere l’anonimato anche dopo la morte.
2024
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