L’articolo 117, 2° co., lett. m della Costituzione è oggi – insieme all’articolo 116, 3° co. – l’epicentro di una tensione che attraversa l’intero impianto autonomistico della Costituzione, nel testo innovato dalla riforma del Titolo V. Di certo, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni si pone quale momento decisivo nella ricerca di un equilibrio tra le ragioni dell’unità e le esigenze di decentramento politico, anche alla luce dei risvolti che tale tensione produce sul piano delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni. Il contributo ricostruisce la ‘matrice’ di tale nozione, indagando poi i percorsi di riflessione dottrinale sul tema, nonché la legislazione attuativa e la giurisprudenza costituzionale rilevante. L’attraversamento così effettuato è quindi funzionale ad alcune notazioni conclusive a proposito sia del recente lavoro del CLEP (Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni), sia dell’assetto delineato dal d.d.l. Calderoli, che pone la determinazione dei Lep nelle materie suscettibili di devoluzione ai sensi dell’articolo 116, 3° co., della Costituzione come premessa necessaria rispetto ai futuri percorsi di differenziazione regionale.

La determinazione dei LEP e le prospettive della differenziazione regionale. Alcuni appunti ricostruttivi

Giovanni Comazzetto
2024

Abstract

L’articolo 117, 2° co., lett. m della Costituzione è oggi – insieme all’articolo 116, 3° co. – l’epicentro di una tensione che attraversa l’intero impianto autonomistico della Costituzione, nel testo innovato dalla riforma del Titolo V. Di certo, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni si pone quale momento decisivo nella ricerca di un equilibrio tra le ragioni dell’unità e le esigenze di decentramento politico, anche alla luce dei risvolti che tale tensione produce sul piano delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni. Il contributo ricostruisce la ‘matrice’ di tale nozione, indagando poi i percorsi di riflessione dottrinale sul tema, nonché la legislazione attuativa e la giurisprudenza costituzionale rilevante. L’attraversamento così effettuato è quindi funzionale ad alcune notazioni conclusive a proposito sia del recente lavoro del CLEP (Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni), sia dell’assetto delineato dal d.d.l. Calderoli, che pone la determinazione dei Lep nelle materie suscettibili di devoluzione ai sensi dell’articolo 116, 3° co., della Costituzione come premessa necessaria rispetto ai futuri percorsi di differenziazione regionale.
2024
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