Traendo spunto dalle sentenze del T.A.R. Umbria, 6 agosto 2024, nn. 589, 590, 591 e 592, il contributo si inserisce nell’ampio dibattito dottrinale relativo ai rapporti tra paesaggio e ambiente nel contesto della transizione energetica. In particolare, oltre alla ragionata ricostruzione che le pronunce in esame offrono del sistema delle aree idonee – anche alla luce del decreto ministeriale 21 giugno 2024 – l’aspetto di maggiore interesse è costituito dalla posizione del giudice perugino sul potere del Presidente del Consiglio di deferire al Consiglio dei ministri la decisione sulle questioni su cui si sia formato un contrasto tra amministrazioni statali, previsto all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988. Il frequente ricorso nella prassi a tale meccanismo di superamento del dissenso tra amministrazioni, dall’incerta natura giuridica a cavallo tra politica e alta amministrazione, sembra costituire un ulteriore tassello nella direzione della costituzione di una rigida gerarchia tra interessi strumentale alla massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dall'integrazione alla gerarchizzazione degli interessi: il principio di massima diffusione degli impianti FER tra politica e alta amministrazione (commento a T.A.R. Umbria, I, 6 agosto 2024, nn. 589, 590, 591, 592)

Francesco Scattolin
2024

Abstract

Traendo spunto dalle sentenze del T.A.R. Umbria, 6 agosto 2024, nn. 589, 590, 591 e 592, il contributo si inserisce nell’ampio dibattito dottrinale relativo ai rapporti tra paesaggio e ambiente nel contesto della transizione energetica. In particolare, oltre alla ragionata ricostruzione che le pronunce in esame offrono del sistema delle aree idonee – anche alla luce del decreto ministeriale 21 giugno 2024 – l’aspetto di maggiore interesse è costituito dalla posizione del giudice perugino sul potere del Presidente del Consiglio di deferire al Consiglio dei ministri la decisione sulle questioni su cui si sia formato un contrasto tra amministrazioni statali, previsto all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988. Il frequente ricorso nella prassi a tale meccanismo di superamento del dissenso tra amministrazioni, dall’incerta natura giuridica a cavallo tra politica e alta amministrazione, sembra costituire un ulteriore tassello nella direzione della costituzione di una rigida gerarchia tra interessi strumentale alla massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2024
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