n tema di licenziamento illegittimo poiché causato da cessione di azienda, qualora il recesso datoriale venga intimato in epoca anteriore al trasferimento e operi la tutela obbligatoria di cui all'art. 8, L. n. 604 del 1966, esso è ingiustificato (non nullo) e ne risponde soltanto il cedente. Invero, in siffatta ipotesi, la regola per la quale il cessionario subentra in tutti i rapporti dell’azienda ceduta nello stato in cui essi si trovano al momento del trasferimento soffre un’eccezione, dato che, non trovando applicazione una tutela reintegratoria o ripristinatoria, bensì meramente indennitaria, il recesso è comunque idoneo a risolvere il rapporto di lavoro prima che si verifichi la cessione dell’azienda. Ciò in quanto la riassunzione prevista dall’art. 8, L. n. 604 del 1966, anche quando si realizzi, determina soltanto una ricostituzione ex nunc del rapporto di lavoro, non producendo effetti ripristinatori reatrottivi. Pertanto la declaratoria di illegittimità del licenziamento in regime di tutela obbligatoria, per la conformazione dei rimedi alternativamente previsti (riassunzione o indennità risarcitoria) non ha natura costitutiva con effetti retroattivi tali da consentire la continuazione del rapporto con la cessionaria ai sensi dell’art. 2112 c.c. Ne consegue che rimangono in capo al cedente gli obblighi di riassunzione o di pagamento dell’indennità risarcitoria.

Il licenziamento intimato prima del trasferimento di azienda è ingiustificato (non nullo) e ne risponde soltanto il cedente

Giuseppina Pensabene Lionti
In corso di stampa

Abstract

n tema di licenziamento illegittimo poiché causato da cessione di azienda, qualora il recesso datoriale venga intimato in epoca anteriore al trasferimento e operi la tutela obbligatoria di cui all'art. 8, L. n. 604 del 1966, esso è ingiustificato (non nullo) e ne risponde soltanto il cedente. Invero, in siffatta ipotesi, la regola per la quale il cessionario subentra in tutti i rapporti dell’azienda ceduta nello stato in cui essi si trovano al momento del trasferimento soffre un’eccezione, dato che, non trovando applicazione una tutela reintegratoria o ripristinatoria, bensì meramente indennitaria, il recesso è comunque idoneo a risolvere il rapporto di lavoro prima che si verifichi la cessione dell’azienda. Ciò in quanto la riassunzione prevista dall’art. 8, L. n. 604 del 1966, anche quando si realizzi, determina soltanto una ricostituzione ex nunc del rapporto di lavoro, non producendo effetti ripristinatori reatrottivi. Pertanto la declaratoria di illegittimità del licenziamento in regime di tutela obbligatoria, per la conformazione dei rimedi alternativamente previsti (riassunzione o indennità risarcitoria) non ha natura costitutiva con effetti retroattivi tali da consentire la continuazione del rapporto con la cessionaria ai sensi dell’art. 2112 c.c. Ne consegue che rimangono in capo al cedente gli obblighi di riassunzione o di pagamento dell’indennità risarcitoria.
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