Qualora a seguito della stipula di un preliminare di vendita il titolare del diritto di prelazione agraria, ex art. 8, legge n. 580/1965, eserciti il suo diritto subentrando al promissario acquirente, il prelazionario non è tenuto ad onorare obbligazioni estranee alla causa astratta del contratto di compravendita in virtù di clausole negoziali poste nel preliminare nell’interesse delle altre parti o abusivamente inserite per danneggiarlo o pregiudicarne la libera determinazione di esercizio del diritto.
Prelazione agraria e clausole estranee nel contratto di vendita, nota a Tribunale di Ferrara, sent. 13 maggio 2025
Maurizio Flick
2025
Abstract
Qualora a seguito della stipula di un preliminare di vendita il titolare del diritto di prelazione agraria, ex art. 8, legge n. 580/1965, eserciti il suo diritto subentrando al promissario acquirente, il prelazionario non è tenuto ad onorare obbligazioni estranee alla causa astratta del contratto di compravendita in virtù di clausole negoziali poste nel preliminare nell’interesse delle altre parti o abusivamente inserite per danneggiarlo o pregiudicarne la libera determinazione di esercizio del diritto.File in questo prodotto:
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