L’A. esamina criticamente il provvedimento, con cui la Corte di cassazione ha stabilito che il creditore procedente, allorché iscrive a ruolo il pignoramento, deve depositare copie conformi di tutti gli atti, di cui all’art. 557 c.p.c. e che il tardivo deposito di tali copie determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, senza possibilità di sanatoria.
Omessa attestazione di conformità degli atti indicati nell’art. 557 c.p.c. ed estinzione del processo esecutivo
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2025
Abstract
L’A. esamina criticamente il provvedimento, con cui la Corte di cassazione ha stabilito che il creditore procedente, allorché iscrive a ruolo il pignoramento, deve depositare copie conformi di tutti gli atti, di cui all’art. 557 c.p.c. e che il tardivo deposito di tali copie determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, senza possibilità di sanatoria.File in questo prodotto:
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