Lo scritto intende offrire una riflessione sul fondamento consensuale della giustizia, nella sua duplice ed integrata dimensione rappresentata dall’attività di accertamento giurisdizionale dei diritti e dalle principali pratiche stragiudiziali di composizione delle liti, allo scopo di verificare se e come il comportamento di inerzia della parte possa incidere sui risultati attingibili nell’una e nell’altra sede e in quale misura e a quali fini esso possa essere prevenuto, censurato o valorizzato per trarne eventualmente inferenze negative sul piano probatorio. Per quanto riguarda il processo statale, l’a., dopo una disamina su come sia mutato nei secoli il rapporto tra parte e giudice civile, giunge alla conclusione che nell’attuale contesto di litigiosità diffusa e pervasiva, al cospetto dell’onere generale di contestazione specifica, il dogma della neutralità della contumacia dovrebbe essere abbandonato. La limitazione dell’operatività dell’art. 115, 1° comma, c.p.c. alle sole parti costituite si dimostra, infatti, irragionevole ad una lettura sistematica dei principi istruttori, anche in ragione del canone dell’autoresponsabilità, che rappresenta l’humus su cui si innesta la moderna concezione del rapporto processuale. Per quanto attiene ai metodi non aggiudicativi di soluzione delle controversie civili, come la mediazione e la negoziazione assistita da avvocati, il termine contumacia viene impropriamente utilizzato per alludere alla condotta della parte che, invitata a prendere parte al procedimento alternativo di tacitazione della lite, si rifiuti di rispondere o di partecipare al primo incontro programmato o, più in generale, di collaborare fattivamente affinché il tentativo di composizione possa aver luogo. Le disposizioni che cercano di inibire questi atteggiamenti di inerzia sono frutto di vari interventi normativi, che hanno via via addensato a carico del paciscente oneri di reazione e cooperazione, il cui mancato assolvimento comporta conseguenze negative nel processo instaurato o proseguito a valle del tentativo conciliativo stragiudiziale non svolto o fallito. Questi regimi pseudo-coercitivi si differenziano, peraltro, fra loro, ma è possibile comunque osservare in via generale che i comportamenti in questione – pur essendo posti in essere prima o fuori del processo – sono fatti oggetto di reprimenda in punto di condanna alle spese e determinazione di responsabilità aggravata, ovvero valutati in senso sfavorevole alla parte cui sono imputabili in sede istruttoria. Anche alla luce di tale dato, appare allora stridente il trattamento che l’applicazione sin qui invalsa degli artt. 290-294 e 115, 1° comma, c.p.c. riserva al contumace. This paper aims at dwelling on the consensual basis of justice, in its integrated dimension represented by adjudication before courts and the alternative dispute resolution methods, in order to verify whether and how the default of appearance or cooperation of the party may affect the results achievable in both forums and to what extent and for what purposes this kind of conducts can be prevented, censured or assessed in order to draw negative inferences in terms of evidence. With regard to trials, after examining how the relationship between the party and the civil judge has changed over the centuries, the author concludes that in the current context of widespread and pervasive litigation, in view of the general burden of specific contestation, the dogma of the neutrality of default should be abandoned. The limitation of the applicability of Article 115, paragraph 1, of the Italian Code of Civil Procedure to the parties appearing in court alone proves to be unreasonable according to a systematic construction of the evidentiary rules, as well as in view of the principle of self-responsibility, that represents the foundation on which the modern conception of the procedural relationship is based. With regard to non-adjudicative methods of dispute resolution, such as mediation and lawyer-assisted negotiation, the term “default of appearance” is improperly used to refer to the conduct of a party who refuses to respond or participate in the first scheduled meeting or, more generally, to cooperate actively so that the settlement attempt can take place. The provisions that seek to inhibit such behaviors are the result of various regulatory interventions, which overall entitle the courts to draw some negative consequences for the party who doesn’t comply with them, in the proceedings initiated or continued following the unsuccessful or failed out-of-court conciliation attempt. These pseudo-coercive regimes differ one from another, but it is nevertheless possible to observe that the conducts in question – even if they occur before or outside the trial – are sanctioned in terms of costs and of aggravated liability and they can also be unfavorably evaluated against the non-collaborative party. In light of this, the treatment reserved for defaulting parties under Articles 290-294 and 115(1) of the Italian Code of Civil Procedure appears even unfair.

La contumacia nel processo civile e l’inerzia della parte nei procedimenti di composizione autonoma delle liti

B. Zuffi
2025

Abstract

Lo scritto intende offrire una riflessione sul fondamento consensuale della giustizia, nella sua duplice ed integrata dimensione rappresentata dall’attività di accertamento giurisdizionale dei diritti e dalle principali pratiche stragiudiziali di composizione delle liti, allo scopo di verificare se e come il comportamento di inerzia della parte possa incidere sui risultati attingibili nell’una e nell’altra sede e in quale misura e a quali fini esso possa essere prevenuto, censurato o valorizzato per trarne eventualmente inferenze negative sul piano probatorio. Per quanto riguarda il processo statale, l’a., dopo una disamina su come sia mutato nei secoli il rapporto tra parte e giudice civile, giunge alla conclusione che nell’attuale contesto di litigiosità diffusa e pervasiva, al cospetto dell’onere generale di contestazione specifica, il dogma della neutralità della contumacia dovrebbe essere abbandonato. La limitazione dell’operatività dell’art. 115, 1° comma, c.p.c. alle sole parti costituite si dimostra, infatti, irragionevole ad una lettura sistematica dei principi istruttori, anche in ragione del canone dell’autoresponsabilità, che rappresenta l’humus su cui si innesta la moderna concezione del rapporto processuale. Per quanto attiene ai metodi non aggiudicativi di soluzione delle controversie civili, come la mediazione e la negoziazione assistita da avvocati, il termine contumacia viene impropriamente utilizzato per alludere alla condotta della parte che, invitata a prendere parte al procedimento alternativo di tacitazione della lite, si rifiuti di rispondere o di partecipare al primo incontro programmato o, più in generale, di collaborare fattivamente affinché il tentativo di composizione possa aver luogo. Le disposizioni che cercano di inibire questi atteggiamenti di inerzia sono frutto di vari interventi normativi, che hanno via via addensato a carico del paciscente oneri di reazione e cooperazione, il cui mancato assolvimento comporta conseguenze negative nel processo instaurato o proseguito a valle del tentativo conciliativo stragiudiziale non svolto o fallito. Questi regimi pseudo-coercitivi si differenziano, peraltro, fra loro, ma è possibile comunque osservare in via generale che i comportamenti in questione – pur essendo posti in essere prima o fuori del processo – sono fatti oggetto di reprimenda in punto di condanna alle spese e determinazione di responsabilità aggravata, ovvero valutati in senso sfavorevole alla parte cui sono imputabili in sede istruttoria. Anche alla luce di tale dato, appare allora stridente il trattamento che l’applicazione sin qui invalsa degli artt. 290-294 e 115, 1° comma, c.p.c. riserva al contumace. This paper aims at dwelling on the consensual basis of justice, in its integrated dimension represented by adjudication before courts and the alternative dispute resolution methods, in order to verify whether and how the default of appearance or cooperation of the party may affect the results achievable in both forums and to what extent and for what purposes this kind of conducts can be prevented, censured or assessed in order to draw negative inferences in terms of evidence. With regard to trials, after examining how the relationship between the party and the civil judge has changed over the centuries, the author concludes that in the current context of widespread and pervasive litigation, in view of the general burden of specific contestation, the dogma of the neutrality of default should be abandoned. The limitation of the applicability of Article 115, paragraph 1, of the Italian Code of Civil Procedure to the parties appearing in court alone proves to be unreasonable according to a systematic construction of the evidentiary rules, as well as in view of the principle of self-responsibility, that represents the foundation on which the modern conception of the procedural relationship is based. With regard to non-adjudicative methods of dispute resolution, such as mediation and lawyer-assisted negotiation, the term “default of appearance” is improperly used to refer to the conduct of a party who refuses to respond or participate in the first scheduled meeting or, more generally, to cooperate actively so that the settlement attempt can take place. The provisions that seek to inhibit such behaviors are the result of various regulatory interventions, which overall entitle the courts to draw some negative consequences for the party who doesn’t comply with them, in the proceedings initiated or continued following the unsuccessful or failed out-of-court conciliation attempt. These pseudo-coercive regimes differ one from another, but it is nevertheless possible to observe that the conducts in question – even if they occur before or outside the trial – are sanctioned in terms of costs and of aggravated liability and they can also be unfavorably evaluated against the non-collaborative party. In light of this, the treatment reserved for defaulting parties under Articles 290-294 and 115(1) of the Italian Code of Civil Procedure appears even unfair.
2025
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