Il contributo approfondisce il nuovo istituto dell’accertamento di conformità “attenuato”, introdotto dall’art. 36-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, soffermandosi sui presupposti applicativi della sanatoria edilizia nei casi di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire, di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA di cui all’art. 37 e nel caso delle “variazioni essenziali” di cui all’art. 32 dello stesso d.P.R. L’analisi si concentra poi sul rapporto tra la nuova disposizione e l’art. 167, comma 4, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, evidenziando le implicazioni derivanti dal difficile inquadramento delle “variazioni essenziali”, in forza del comma 3 dell’art. 32 del TUE. Si approfondisce, inoltre, l’istituto del silenzio assenso in materia paesaggistica, con particolare riferimento al suo coordinamento con la disciplina del silenzio endoprocedimentale di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e alla sua compatibilità con il rilievo costituzionale riconosciuto all’interesse paesaggistico. Le conclusioni propongono una riflessione critica sugli effetti del recente intervento normativo, alla luce della necessaria composizione tra istanze di semplificazione procedimentale e le esigenze di tutela dei valori paesaggistici costituzionalmente garantiti.

Brevi note sulle modifiche apportate dall'art. 36-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al conseguimento del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria

S. FLORIAN
2025

Abstract

Il contributo approfondisce il nuovo istituto dell’accertamento di conformità “attenuato”, introdotto dall’art. 36-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, soffermandosi sui presupposti applicativi della sanatoria edilizia nei casi di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire, di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA di cui all’art. 37 e nel caso delle “variazioni essenziali” di cui all’art. 32 dello stesso d.P.R. L’analisi si concentra poi sul rapporto tra la nuova disposizione e l’art. 167, comma 4, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, evidenziando le implicazioni derivanti dal difficile inquadramento delle “variazioni essenziali”, in forza del comma 3 dell’art. 32 del TUE. Si approfondisce, inoltre, l’istituto del silenzio assenso in materia paesaggistica, con particolare riferimento al suo coordinamento con la disciplina del silenzio endoprocedimentale di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e alla sua compatibilità con il rilievo costituzionale riconosciuto all’interesse paesaggistico. Le conclusioni propongono una riflessione critica sugli effetti del recente intervento normativo, alla luce della necessaria composizione tra istanze di semplificazione procedimentale e le esigenze di tutela dei valori paesaggistici costituzionalmente garantiti.
2025
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