La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 664, si confronta con una questione di particolare rilievo sistematico: se il meccanismo previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. – che consente la conversione della domanda di annullamento in domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori in caso di sopravvenuta carenza di interesse – sia applicabile anche nel giudizio di ottemperanza e, segnatamente, all’azione di nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. Il problema nasce dal dato letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla sola “azione di annullamento”, e dalla peculiare natura dell’azione di nullità in sede di ottemperanza, tradizionalmente qualificata come azione costitutiva, volta a rimuovere un atto adottato in contrasto con il giudicato. La questione è, dunque, se sia ammissibile una “emendatio riduttiva” anche rispetto a tale azione, quando venga meno l’interesse alla pronuncia demolitoria ma permanga un interesse – anche solo strumentale o morale – all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Nel caso concreto, la sopravvenuta collocazione a riposo della ricorrente aveva reso inutile la declaratoria di nullità in funzione ripristinatoria; tuttavia, la parte aveva dichiarato di conservare interesse alla decisione per le ricadute risarcitorie. Il Consiglio di Stato, valorizzando il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1 c.p.a. e richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2022 in tema di sufficienza della mera dichiarazione di interesse risarcitorio, ha ritenuto che la ratio dell’art. 34, comma 3, c.p.a. – data dalla necessità di evitare una pronuncia meramente in rito quando residui un’utilità sostanziale – imponga un’interpretazione estensiva della norma. L’analisi si estende, quindi, alla natura dell’azione di nullità per violazione o elusione del giudicato, al fine di verificare se l’interpretazione estensiva dell’art. 34, comma 3, c.p.a. si ponga in coerenza con il regime giuridico applicabile alla fattispecie della nullità per violazione o elusione del giudicato, che non sembra riconducibile a quello proprio delle nullità c.d. testuali di cui all’art. 31, comma 4 c.p.a.

L'applicabilità dell'art. 34, comma 3 c.p.a. nel giudizio di ottemperanza al giudicato

S. FLORIAN
2025

Abstract

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 664, si confronta con una questione di particolare rilievo sistematico: se il meccanismo previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. – che consente la conversione della domanda di annullamento in domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori in caso di sopravvenuta carenza di interesse – sia applicabile anche nel giudizio di ottemperanza e, segnatamente, all’azione di nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. Il problema nasce dal dato letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla sola “azione di annullamento”, e dalla peculiare natura dell’azione di nullità in sede di ottemperanza, tradizionalmente qualificata come azione costitutiva, volta a rimuovere un atto adottato in contrasto con il giudicato. La questione è, dunque, se sia ammissibile una “emendatio riduttiva” anche rispetto a tale azione, quando venga meno l’interesse alla pronuncia demolitoria ma permanga un interesse – anche solo strumentale o morale – all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Nel caso concreto, la sopravvenuta collocazione a riposo della ricorrente aveva reso inutile la declaratoria di nullità in funzione ripristinatoria; tuttavia, la parte aveva dichiarato di conservare interesse alla decisione per le ricadute risarcitorie. Il Consiglio di Stato, valorizzando il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1 c.p.a. e richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2022 in tema di sufficienza della mera dichiarazione di interesse risarcitorio, ha ritenuto che la ratio dell’art. 34, comma 3, c.p.a. – data dalla necessità di evitare una pronuncia meramente in rito quando residui un’utilità sostanziale – imponga un’interpretazione estensiva della norma. L’analisi si estende, quindi, alla natura dell’azione di nullità per violazione o elusione del giudicato, al fine di verificare se l’interpretazione estensiva dell’art. 34, comma 3, c.p.a. si ponga in coerenza con il regime giuridico applicabile alla fattispecie della nullità per violazione o elusione del giudicato, che non sembra riconducibile a quello proprio delle nullità c.d. testuali di cui all’art. 31, comma 4 c.p.a.
2025
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