Il lavoro analizza il profilo della irreperibilità del testimone, soffermandosi sui requisiti necessari per assicurare il recupero in dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese da tale soggetto durante le indagini preliminari. Si tratta di una questione complessa, che ha suscitato accesi dibattiti fin dall’entrata in vigore del codice del 1988. Si è consapevoli che la scelta operata a suo tempo dal legislatore con l’art. 512 c.p.p, e cioè consentire l’utilizzo delle precedenti dichiarazioni solo laddove l’irripetibilità sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili, obbligando il giudice dibattimentale ad operare una sorta di “prognosi postuma”, costituisca una sorta di compromesso tra due esigenze contrapposte: evitare la dispersione di dati utili, e tutelare comunque il valore del contraddittorio dibattimentale come sede naturale di formazione della prova, in ossequio al principio della separazione delle fasi. Certo è che il congegno delineato nell’art. 512 c.p.p. lascia non pochi spazi di discrezionalità in capo al giudice e non sembra perfettamente in linea con l’art. 111 Cost. che come è noto ha introdotto al più alto livello della gerarchia delle fonti proprio la regola del contraddittorio come metodo di formazione della prova.

Irreperibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue dichiarazioni

PAULESU, PIERPAOLO
2005

Abstract

Il lavoro analizza il profilo della irreperibilità del testimone, soffermandosi sui requisiti necessari per assicurare il recupero in dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese da tale soggetto durante le indagini preliminari. Si tratta di una questione complessa, che ha suscitato accesi dibattiti fin dall’entrata in vigore del codice del 1988. Si è consapevoli che la scelta operata a suo tempo dal legislatore con l’art. 512 c.p.p, e cioè consentire l’utilizzo delle precedenti dichiarazioni solo laddove l’irripetibilità sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili, obbligando il giudice dibattimentale ad operare una sorta di “prognosi postuma”, costituisca una sorta di compromesso tra due esigenze contrapposte: evitare la dispersione di dati utili, e tutelare comunque il valore del contraddittorio dibattimentale come sede naturale di formazione della prova, in ossequio al principio della separazione delle fasi. Certo è che il congegno delineato nell’art. 512 c.p.p. lascia non pochi spazi di discrezionalità in capo al giudice e non sembra perfettamente in linea con l’art. 111 Cost. che come è noto ha introdotto al più alto livello della gerarchia delle fonti proprio la regola del contraddittorio come metodo di formazione della prova.
2005
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1480928
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