Nell’ambito della responsabilità per la circolazione di informazioni false o inesatte , il soggetto danneggiato può essere, a seconda della prospettiva che si adotti, l’«informato» ovvero il soggetto su cui verte l’informazione («soggetto-oggetto» dell’informazione stessa). La questione verso cui si è in prevalenza indirizzata l’attenzione dell’interprete è se la diffusione di notizie economiche false o inesatte possa essere fonte di responsabilità (e a sua volta se si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale) in capo al soggetto che fornisce l’informazione (informante), nei confronti del soggetto che la riceve (informato), quando questi modifichi il suo comportamento sulla base dell’informazione ricevuta (per esempio decidendo di non concludere un contratto o viceversa decidendo di concluderlo) ed in conseguenza di ciò risenta di un danno. Minore risalto è stato dato invece dalla dottrina all’altro dei problemi giuridici che si pongono in ragione della circolazione di informazioni inesatte e cioè l’eventuale responsabilità di colui che, nel fornire l’informazione a terzi, abbia cagionato un danno nella sfera giuridica del soggetto su cui verteva l’informazione. Al problema è stata invece dedicata attenzione da parte della nostra giurisprudenza, che lo ha affrontato in particolare con riferimento ai casi di protesto illegittimo , illecita o erronea segnalazione di una posizione in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia , false notizie diffuse da agenzie di informazioni, servizi giornalistici (anche con l’ausilio di warentest) .

Informazioni inesatte e danno alla "reputazione" d'impresa: le variabili della responsabilità 

FUSARO, ARIANNA
2009

Abstract

Nell’ambito della responsabilità per la circolazione di informazioni false o inesatte , il soggetto danneggiato può essere, a seconda della prospettiva che si adotti, l’«informato» ovvero il soggetto su cui verte l’informazione («soggetto-oggetto» dell’informazione stessa). La questione verso cui si è in prevalenza indirizzata l’attenzione dell’interprete è se la diffusione di notizie economiche false o inesatte possa essere fonte di responsabilità (e a sua volta se si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale) in capo al soggetto che fornisce l’informazione (informante), nei confronti del soggetto che la riceve (informato), quando questi modifichi il suo comportamento sulla base dell’informazione ricevuta (per esempio decidendo di non concludere un contratto o viceversa decidendo di concluderlo) ed in conseguenza di ciò risenta di un danno. Minore risalto è stato dato invece dalla dottrina all’altro dei problemi giuridici che si pongono in ragione della circolazione di informazioni inesatte e cioè l’eventuale responsabilità di colui che, nel fornire l’informazione a terzi, abbia cagionato un danno nella sfera giuridica del soggetto su cui verteva l’informazione. Al problema è stata invece dedicata attenzione da parte della nostra giurisprudenza, che lo ha affrontato in particolare con riferimento ai casi di protesto illegittimo , illecita o erronea segnalazione di una posizione in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia , false notizie diffuse da agenzie di informazioni, servizi giornalistici (anche con l’ausilio di warentest) .
2009
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