Tra i profili più controversi in materia di iniziative probatorie del giudice dibattimentale vi è quello costituito dalla possibilità di recuperare ex officio prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle liste testimoniali. Investita della questione, la Corte costituzionale ha optato per la soluzione positiva, sul rilievo che nel sistema non sarebbe rinvenibile alcun limite al potere del giudice di attivarsi anche in presenza di una tabula rasa probatoria. E in questa prospettiva si precisa che quel limite non sarebbe ricavabile né dalla inammissibilità e dalla decadenza che la legge ricollega all’inerzia delle parti, dato che le sanzioni colpirebbero selettivamente il diritto alla prova delle parti, non già i poteri ex officio del giudice. Né secondo la Corte risulterebbe violato il principio dell’imparzialità del giudice: quel rischio sarebbe infatti bilanciato dal contraddittorio tra le parti sulla prova introdotta ex officio. Il lavoro analizza nel dettaglio le argomentazioni spese dalla Corte, evidenziando alcune zone d’ombra. Una su tutte. Contrariamente all’opinione della Corte, il pericolo per l’imparzialità del giudice non può essere disinvoltamente sottovalutato. Un giudice è imparziale se non coltiva personali ipotesi ricostruttive dei fatti, alternative a quelle delineate dalle parti. Ma ecco il punto. Se il giudice si attiva in assenza di precedenti acquisizioni probatorie, prendendo le mosse “dal nulla”, e quindi individuando autonomamente le prove utili, non agisce forse perché intende coltivare una sua personale ipotesi ricostruttiva dei fatti? E il contraddittorio tra le parti sulla prova introdotta d’ufficio sarebbe in grado di scardinare quella personale ipotesi ricostruttiva del giudice? Che ci si trovi formalmente in presenza di una prova formata in contraddittorio tra le parti, apparentemente in linea con l’art. 111 comma 4 Cost, è indubbio. Ma occorre interrogarsi sull’effettiva forza persuasiva di quel contraddittorio, che, giova ribadirlo, potrebbe risultare scarsamente efficace in presenza di un giudice che si fosse già “auto-persuaso” al punto da spingersi ad assumere prove ex officio per sorreggere una sua personale ipotesi ricostruttiva dei fatti.

Iniziative probatorie del giudice dibattimentale e giusto processo

PAULESU, PIERPAOLO
2010

Abstract

Tra i profili più controversi in materia di iniziative probatorie del giudice dibattimentale vi è quello costituito dalla possibilità di recuperare ex officio prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle liste testimoniali. Investita della questione, la Corte costituzionale ha optato per la soluzione positiva, sul rilievo che nel sistema non sarebbe rinvenibile alcun limite al potere del giudice di attivarsi anche in presenza di una tabula rasa probatoria. E in questa prospettiva si precisa che quel limite non sarebbe ricavabile né dalla inammissibilità e dalla decadenza che la legge ricollega all’inerzia delle parti, dato che le sanzioni colpirebbero selettivamente il diritto alla prova delle parti, non già i poteri ex officio del giudice. Né secondo la Corte risulterebbe violato il principio dell’imparzialità del giudice: quel rischio sarebbe infatti bilanciato dal contraddittorio tra le parti sulla prova introdotta ex officio. Il lavoro analizza nel dettaglio le argomentazioni spese dalla Corte, evidenziando alcune zone d’ombra. Una su tutte. Contrariamente all’opinione della Corte, il pericolo per l’imparzialità del giudice non può essere disinvoltamente sottovalutato. Un giudice è imparziale se non coltiva personali ipotesi ricostruttive dei fatti, alternative a quelle delineate dalle parti. Ma ecco il punto. Se il giudice si attiva in assenza di precedenti acquisizioni probatorie, prendendo le mosse “dal nulla”, e quindi individuando autonomamente le prove utili, non agisce forse perché intende coltivare una sua personale ipotesi ricostruttiva dei fatti? E il contraddittorio tra le parti sulla prova introdotta d’ufficio sarebbe in grado di scardinare quella personale ipotesi ricostruttiva del giudice? Che ci si trovi formalmente in presenza di una prova formata in contraddittorio tra le parti, apparentemente in linea con l’art. 111 comma 4 Cost, è indubbio. Ma occorre interrogarsi sull’effettiva forza persuasiva di quel contraddittorio, che, giova ribadirlo, potrebbe risultare scarsamente efficace in presenza di un giudice che si fosse già “auto-persuaso” al punto da spingersi ad assumere prove ex officio per sorreggere una sua personale ipotesi ricostruttiva dei fatti.
2010
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