Il concetto di residenza fiscale declinato nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, in aderenza al Modello OCSE, presenta profili di incertezza interpretativa. Alcuni di essi s’annidano nella previsione (tipicamente racchiusa nell’art. 4, par. 1 di ogni Trattato bilaterale) secondo cui, ai fini della maturazione della residenza nello Stato contraente (necessaria ai fini dell’accesso alla c.d. protezione del Trattato), la persona debba essere ivi “assoggettata ad imposta” in modo omnicomprensivo. In particolare, ad essere oggetto d’indagine, nel caso in esame, è se tale assoggettamento debba essere inteso in senso necessariamente concreto (postulando un materiale versamento d’imposta da parte della persona), ovvero in senso teorico e potenziale (potendo dirsi assoggettati ad imposta, in tesi, anche i contribuenti esenti da imposta). La Corte di cassazione esprime per la prima volta, con l’ordinanza in commento, il proprio orientamento su questa delicata questione.
Annotazioni sull'applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni a soggetti fiscalmente esenti nel proprio Stato di residenza, tra assoggettamento ad imposta “in astratto” e assoggettamento ad imposizione “in concreto” (nota a Cass., sez. trib., 17 aprile 2019, ordinanza n.10706)
POGGIOLI MARCELLO
2019
Abstract
Il concetto di residenza fiscale declinato nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, in aderenza al Modello OCSE, presenta profili di incertezza interpretativa. Alcuni di essi s’annidano nella previsione (tipicamente racchiusa nell’art. 4, par. 1 di ogni Trattato bilaterale) secondo cui, ai fini della maturazione della residenza nello Stato contraente (necessaria ai fini dell’accesso alla c.d. protezione del Trattato), la persona debba essere ivi “assoggettata ad imposta” in modo omnicomprensivo. In particolare, ad essere oggetto d’indagine, nel caso in esame, è se tale assoggettamento debba essere inteso in senso necessariamente concreto (postulando un materiale versamento d’imposta da parte della persona), ovvero in senso teorico e potenziale (potendo dirsi assoggettati ad imposta, in tesi, anche i contribuenti esenti da imposta). La Corte di cassazione esprime per la prima volta, con l’ordinanza in commento, il proprio orientamento su questa delicata questione.Pubblicazioni consigliate
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