Il rispetto della dignità umana è un diritto fondamentale ed inviolabile dalle molteplici declinazioni. Esso si pone come argine a qualsiasi reificazione dell'uomo, secondo l’imperativo categorico kantiano che impone di agire in modo da trattare l’umanità, sia in riferimento a se stessi che agli altri «sempre anche come fine, mai solo come mezzo». Dinanzi alla pervasiva digitalizzazione, il diritto al rispetto della dignità umana si trova ad affrontare nuove sfide. Al riguardo, l’articolo esamina le problematiche che possono derivare da decisioni penali ottenute a seguito dell’impiego di algoritmi. Seppur in presenza di determinati requisiti, la possibilità di emettere simili decisioni è prevista dall’ art. 11 della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, le cd. decisioni robotiche sembrano confliggere con il diritto al rispetto della dignità umana, perché riducono l’uomo ad insieme di dati. Sicché occorre chiedersi se l’art. 11 della direttiva (UE) 2016/680 sia viziato da illegittimità nella parte in cui ammette che tali decisioni possano essere emesse qualora autorizzate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Il diritto a decisioni penali non basate esclusivamente su trattamenti automatizzati: un nuovo diritto derivante dal rispetto della dignità umana.

Signorato
2021

Abstract

Il rispetto della dignità umana è un diritto fondamentale ed inviolabile dalle molteplici declinazioni. Esso si pone come argine a qualsiasi reificazione dell'uomo, secondo l’imperativo categorico kantiano che impone di agire in modo da trattare l’umanità, sia in riferimento a se stessi che agli altri «sempre anche come fine, mai solo come mezzo». Dinanzi alla pervasiva digitalizzazione, il diritto al rispetto della dignità umana si trova ad affrontare nuove sfide. Al riguardo, l’articolo esamina le problematiche che possono derivare da decisioni penali ottenute a seguito dell’impiego di algoritmi. Seppur in presenza di determinati requisiti, la possibilità di emettere simili decisioni è prevista dall’ art. 11 della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, le cd. decisioni robotiche sembrano confliggere con il diritto al rispetto della dignità umana, perché riducono l’uomo ad insieme di dati. Sicché occorre chiedersi se l’art. 11 della direttiva (UE) 2016/680 sia viziato da illegittimità nella parte in cui ammette che tali decisioni possano essere emesse qualora autorizzate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro al quale è soggetto il titolare del trattamento.
2021
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